Con la Circolare n. 24 del 30 maggio 2016, l’Agenzia delle Entrate ha fornito diversi chiarimenti in merito agli studi di settore ed ai parametri per il 2015 ed alla compilazione dei dati relativi all’attività svolta per i contribuenti ai quali è applicato il regime forfetario.
Tra le novità evidenziate vi è la pubblicazione dei Decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 22 dicembre 2015 con i quali sono approvati 70 studi di settore oggetto di revisione (12 studi relativi alle attività economiche del settore manifatturiero, 26 studi relativi ad attività economiche del settore dei servizi, 12 studi relativi ad attività professionali, 20 studi relativi ad attività economiche del settore del commercio) e 5 specifici indicatori territoriali.
Anche per il 2015, inoltre, è stata valutata l’incidenza della particolare congiuntura economica con riferimento a tutti i 204 studi di settore. A tal proposito, è stata approvata, con un Decreto Ministeriale del 12 maggio 2016, la “revisione congiunturale speciale” per il periodo d’imposta 2015.
Un paragrafo del primo capitolo della Circolare è dedicato alle cause di inapplicabilità degli studi di settore.
Il secondo capitolo è, poi, riservato alle principali novità in materia:
- l’aggiornamento delle analisi della territorialità, con riferimento all’indicatore del livello dei canoni di affitto dei locali commerciali, all’indicatore del livello del reddito medio imponibile ai fini dell’addizionale Irpef, all’indicatore del livello delle retribuzioni, all’indicatore del livello delle quotazioni immobiliari, all’indicatore del livello dei canoni di locazione degli immobili, all’aggiornamento delle analisi territoriali a seguito dell’istituzione di nuovi Comuni, all’aggiornamento delle analisi territoriali con riferimento a specifici studi di settore.
- gli indicatori di coerenza previsti dal Decreto Ministeriale del 24 marzo 2014, che conservano efficacia anche per gli studi di settore applicabili al 2015. Le tipologie di anomalie rilevanti in termini di coerenza sono, in particolare, le incoerenze nel valore delle rimanenze finali e/o delle esistenze iniziali per opere, forniture e servizi di durata ultrannuale; il valore negativo del costo del venduto; il valore negativo del costo del venduto per prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso; la mancata dichiarazione delle spese per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria in presenza del relativo valore dei beni strumentali; la mancata dichiarazione del valore dei beni strumentali in presenza dell’indicazione del relativo ammortamento; la mancata indicazione del numero e/o della percentuale di lavoro prestato dagli associati in partecipazione in presenza degli utili spettanti agli associati in partecipazione con apporto del solo lavoro.
- l’applicazione dei modelli misti, in particolare per gli studi di settore relativi al commercio al dettaglio di piccoli animali domestici, alla riparazione di beni di consumo, alle costruzioni ed ai servizi di fotocopiatura, preparazione di documenti ed altre attività di supporto.
- il fattore correttivo.
Il terzo capitolo della Circolare dell’Agenzia delle Entrate riguarda la revisione congiunturale. Si tratta delle cinque tipologie di correttivi previste per gli studi di settore applicabili al periodo d’imposta 2015, ossia:
- gli interventi relativi all’analisi di coerenza economica;
- gli interventi relativi all’analisi di normalità economica riguardanti la durata delle scorte;
- i correttivi congiunturali di settore;
- i correttivi congiunturali territoriali;
- i correttivi congiunturali individuali.
Il quarto capitolo della Circolare è, inoltre, dedicato all’utilizzo retroattivo delle risultanze degli studi di settore, mentre il quinto capitolo riguarda le principali novità della modulistica. Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto, in particolare, si evidenzia l’inserimento del dato della maggiorazione del 40 % dei canoni di locazione finanziaria e delle quote di ammortamento, a seguito dell’applicazione del “super ammortamento” previsto dalla Legge di Stabilità per il 2016 (agevolazione che comunque non produce effetti ai fini dell’elaborazione e del calcolo degli studi di settore), e l’aggiornamento delle istruzioni con riferimento al regime Iva dello split payment.
Il sesto capitolo della Circolare riguarda i modelli relativi agli indicatori di normalità economica. Questi trovano applicazione nei confronti dei contribuenti titolari di redditi d’impresa e di lavoro autonomo per i quali non siano applicabili gli studi di settore.
Il settimo capitolo è dedicato ai rapporti tra gli obblighi di comunicazione dei dati ed il regime premiale, l’ottavo capitolo alle sanzioni per l’infedele compilazione dei modelli degli studi di settore, il nono capitolo all’applicazione dei parametri.
Infine, il decimo ed ultimo capitolo della Circolare riguarda la comunicazione dei dati da parte dei contribuenti che applicano il regime forfetario. Il quadro RS del modello Unico PF prevede ora un nuovo prospetto dedicato agli obblighi informativi relativi al regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.
I dati che devono essere indicati dai contribuenti soggetti a tale regime nell’anno 2015 sono soltanto quelli relativi alla documentazione ricevuta o emessa dai contribuenti medesimi. Ad esempio, le informazioni relative ai costi sostenuti saranno soltanto quelle per le quali i contribuenti abbiano ricevuto la relativa documentazione fiscale nel periodo d’imposta in questione. Inoltre, è stato precisato che le spese relative ai beni o servizi utilizzati promiscuamente per l’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione e per l’uso personale o familiare del contribuente dovranno essere dichiarati nella misura del 50 %.