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Saggi
30 Ottobre 2015

Lo Split Payment Iva

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Risollevare il bilancio pubblico, ripristinare una condizione di equità di imposizione fiscale, passa anche e soprattutto cercando di limitare le opportunità di evasione delle imposte; porre in atto quindi strategie tese a ridurre le possibilità di mancato versamento anche passato attraverso lo slittamento dell’adempimento su soggetti che prima non erano coinvolti.

L’argomento in esame si pone in continuità con quello affrontato nell’articolo della Fatturazione elettronica visto che i soggetti coinvolti sono gli stessi.

Il meccanismo dello Split Payment (scissione del pagamenti) ai fini Iva per le operazioni poste in essere nei confronti della Pubblica Amministrazione o di soggetti ad essi equiparabili risponde a questo obiettivo.

Vediamo ora nel dettaglio come.

 

Inquadramento storico:

Il meccanismo dello Split Payment Iva è stato introdotto dalla Legge n. 190 del 23.12.2014 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato” (Legge di stabilità 2015) – pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29.12.2014 – Suppemento ordinario n. 99 – entrata in vigore per quanto di nostro interesse 01.01.2015.

In particolare l’art. 1 comma 629 della Legge n. 190 stabilisce che:

“per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli Organi dello Stato, ancorchè dotati di personalità giuridica, degli Enti Pubblici Territoriali e dei Consorzi tra essi costituiti ai sensi dell’art. 31 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, e successive modifiche ed integrazioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalentemente carattere specifico, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere specifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficienza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l’imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo le modalità e termini fissati dal decreto del Ministro delle Finanze”.

 

Ambito di applicazione:

Per quanto sopra detto l’ambito di applicazione è analogo a quello della fatturazione elettronica.

Dobbiamo infatti essere in presenza di operazioni poste in essere nei confronti di Pubblica Amministrazione o soggetti equiparabili.

I soggetti passivi sono identificati nell’articolo 6 comma 5 del D.P.R. 633/72

 

Scopo:

Lo scopo è palese: limitare il mancato versamento dell’imposta e la frode in ambito di Iva.

 

Chiarimenti e interpretazioni:

Il meccanisco della scissione dei pagamenti oltre che dalla Legge di stabilità 2015 come sopra identificata è disciplinato, chiarito, interpretato da:

  • P.R. n. 633 del 26.10.1973 recante “Istituzione e disciplina dell’Imposta sul valore aggiunto” pubblicata in Gazzetta Uffiiciale n. 292 del 11.11.1972 – Supplemento ordinario. Per quanto di nostro interesse nel presente percorso con riferimento agli articoli aggiornati dalla Legge di Stabilità 2015 ovvero l’art. 6 comma 5 e l’art. 17 – ter;
  • Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23.01.2015 recante “Modalità e termini per il versamento dell’imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 27 del 03.02.2015;
  • Circolare dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa n. 1/E del 09.02.2015 con oggetto “ambito soggettivo di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti – articolo 1, comma 629 lettera b) della Legge 23 dicembre 2014 n. 190” riportante chiarimenti in medito all’individuazione dell’ambito applicativo con specifico riferimento ai soggetti coinvolti:
  • Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Servizi dei Contribuenti n. 15 del 12.02.2015, avente per oggetto: “Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante i modelli F24 ed F24 Enti pubblici, dell’Iva dovuta dalle pubbliche amministrazioni a seguito di scissione dei pagamenti – art. 17 ter del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”
  • Circolare dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa n. 6/E del 19.02.2015 con oggetto: “Chiarimenti interpretativi relativi a quesiti posti in occasione degli eventi Videoforma Italia Oggi, Telefisco Sole 24 Ore e Forum Lavoro;
  • Comunicato Stampa dell’Agenzia delle Entrate del 13.04.2015 “Split Payment” con indicazioni di modalità operative per esempio ai fini della regolarizzazione delle fatture;
  • Circolare dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa n. 15/E del 13.04.2015 avente per oggetto “Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni: cd scissione dei pagamenti, articolo 1 comma 629, lettere b) e c), 630, 632 e 633 della Legge 23.12.2014 n. 190.

 

Decorrenza dell’obbligo:

Il meccanismo della scissione dei pagamenti decorre dal 01.01.2015 per le operazioni poste in essere nei confronti dei soggetti come sopra definiti dall’01.01.2015 poiché l’esigibilità dell’imposta si verificherà in data successiva all’01.01.2015.

Non si applica invece alle operazioni effettuate e fatturate entro il 31.12.2014 ancorchè prevedono una esigibilità dell’imposta (per incasso della fattura con esigibilità dell’Iva differita) in data successiva all’01.01.2015.

In merito all’esigibilità dell’imposta per le operazioni emesse in regime di split payment si precisa che la stessa decorre dal momento del pagamento della fattura o, nel caso di opzione del contribuente, dal momento in cui ha ricevuto la fattura.

 

Modalità operative:

Tecnicamente i soggetti passivi che svolgono operazioni con la Pubblica Amministrazione provvederanno ad emettere regolare fattura, con indicazione delle somme imponibili e dell’imposta (principio della rivalsa) avendo cura di indicare che si tratta di una operazione in regime di “scissione dei pagamenti – ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. 633/72 – iva versata dal committente”.

I soggetti passivi tenuti all’applicazione del regimo dello split payment dovranno provvedere ad annotare le fatture nel registro delle fatture emesse (ai sensi degli articoli 23 e 24 del D.P.R. 633/72) senza però computare l’imposta (comunque calcolata ed evidenziata nella fattura) nella liquidazione mensile o trimestrale di competenza.

Provvederanno a stornare l’Iva (che non sarà incassata) dal totale del credito acceso verso l’Ente Pubblico.

La Pubblica Amministrazione o il soggetto, se non soggetti passivi ai fini Iva, che ricevono la fattura con l’indicazione dell’applicazione dello split payment dovranno provvedere al versamento dell’imposta in lugo del fornitore, entro il 16 del mese successivo alla data di esigibilità dell’imposta stessa.

Per quanto attiene al concetto di esigibilità dell’imposta si rinvia all’art. 6 del D.P.R. 633/72.

Le Pubbliche Amministrazioni o gli altri Enti Pubblici soggetti passivi Iva in quanto effettuano anche operazioni commerciali, faranno concorrere l’imposta evidenziate nelle fatture con l’indicazione “scissione dei pagamenti” alla liquidazione mensile o trimestrale.

 

Soggetti esclusi:

Sono considerati soggetti esclusi dall’applicazione dell’istituto dello split payment i soggetti che:

  • effettuano operazioni in regime di reverse charge;
  • effettuano operazioni sottoposte a ritenuta d’acconto alla fonte o a titolo di imposta definitiva;
  • rientrano in regimi particolari;
  • effettuano operazioni certificate da scontrini fiscali, ricevute fiscali o fatture semplificate.

 

Adeguamento impianto software:

Ovviamente le novità introdotte in materia di Split Payment, così come avvenuto in occasione dell’introduzione del meccanismo del reverse charge, imporranno delle modifiche ai sistemi operativi nonché ai gestionali di software al fine di correttamente far concorrere o escludere dalle liquidazioni Iva l’imposta afferente alle operazioni svolte in regime di Split Payment.

 

Modalità operative di versamento:

L’Ente Pubblico ricevente la fattura con l’applicazione del regime di Split Payment potrà decidere di provvedere al versamento dell’imposta scegliendo tra le seguenti modalità:

  • entro il giorno 16 del mese successivo per tutte le fatture per le quali è maturata l’esigibilità dell’Iva nel mese precedente:
  • utilizzando un versamento distinto per ciascuna fattura per le quali è maturata l’esigibilità dell’Iva;
  • in ciascun giorno del mese con un versamento cumulativo per tutte le fatture per le quali è maturata l’esigibilità dell’imposta in quel determinato giorno.

In caso di ritardato o omesso versamento dell’Iva da parte della Pubblica Amministrazione, si applicherà (salvo il ricorso all’istituto del ravvedimento operoso) la sanzione nella misura del 30% dell’importo versato in ritardo o omesso.

Il versamento potrà essere eseguito con una delle seguenti modalità:

  • modello F24 Enti Pubblici, per i cui codici si rinvia al paragrafo successivo per le P.A. titolari di un conto corrente acceso presso la Banca d’Italia;
  • conto corrente postale presso Poste Italiane (versamento unificato per le P.A.);
  • direttamente all’Entrata del Bilancio dello Stato con imputazione al capitolo 1203 per le P.A. che non rientrano nelle fattispecie precedenti.

Come è evidente la normativa parla di versamento; non sarà infatti possibile effettuare la compensazione con altri tributi (compensazione orizzontale).

 

I Codici tributo per il versamento dell’imposta:

La Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 15/E del 12.02.2015 ha istituito i codici tributo da utilizzare in occasione dei versamenti effettuati in relazione alle operazioni per le quali trova applicazione l’istituto dello Split Payment:

  • 620E: denominato “IVA dovuta dalle PP.AA.- Scissione dei pagamenti – art. 17-ter del DPR n. 633/1972 (per i soggetti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto 23 gennaio 2015). In sede di compilazione del modello “F24 Enti Pubblici” il codice tributo sopra indicato troverà collocazione nella sezione “Erario”;

 

  • 6040: denominato “IVA dovuta dalle PP.AA. – Scissione dei pagamenti – art. 17-ter del DPR n. 633/1972 (per i soggetti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto 23 gennaio 2015). Come per il codice tributo precedente, in sede di compilazione del modello “F24” il suddetto codice troverà collocazione nella sezione “Erario”.

 

Richiesta di rimborso credito Iva:

In considerazione del fatto che il cedente che emette la fattura in regime di Split Payment addebita in forza del principio della rivalsa l’imposta alla Pubblica Amministrazione senza incassarla da questa, si determina in capo al fornitore un credito Iva (in sede di dichiarazione annuale Iva o trimestrale).

A tale proposito la Circolare n. 15/E dell’Agenzia delle Entrate del 13.04.2015 chiarisce che le operazioni soggetto allo split payment danno diritto all’erogazione prioritaria del rimborso (entro il limite dell’importo complessivo dell’imposta applicata sulle operazioni soggette a split payment), se il presupposto per la sua richiesta è quello dell’”aliquota media”, giusto quanto previsto dall’art. 38 bis comma 10 del D.P.R. 633/72.

In caso contrario l’erogazione della richiesta di rimborso seguirà le vie ordinarie.

 

La regolarizzazione delle fatture:

Le fatture emesse con il meccanismo dello Split Payment, qualora risultassero emesse irregolarmente, potranno essere regolarizzate attraverso l’emissione di note di accredito o di addebito.

Ancora qualora il fornitore pur ricorrendone i presupposti abbia emesso la fattura senza l’indicazione dell’applicazione del meccanismo dello Split Payment e abbia provveduto sia ad incassare l’Iva dalla Pubblica Amministrazione che a ricomprendere l’importo dell’Iva della specifica operazione irregolare nella liquidazione l’imposta sarà considerata assolta anche se irregolarmente.

Qualora invece il fornitore abbia provveduto ad emettere la fattura con il meccanismo dello split payment non ricorrendone i presupposti, dovrà provvedere a regolarizzare la fattura e la Pubblica Amministrazione dovrà corrispondere l’Iva non essendo tenuta al versamento in luogo del fornitore.

 

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