Con un Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 2018, sono state approvate alcune modifiche agli studi di settore applicabili al periodo d’imposta 2017.
In particolare, all’articolo 2 del Decreto sono previsti una serie di interventi correttivi agli studi di settore per la gestione delle imprese minori in contabilità semplificata, che, secondo quanto stabilito attualmente all’articolo 66 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (a seguito delle modifiche introdotte con la Legge di Bilancio per il 2017), determinano il loro reddito in base ad un regime contabile improntato al “criterio di cassa”.
Con l’articolo 3 del Decreto Ministeriale, inoltre, sono introdotte delle modifiche delle territorialità.
L’articolo 4 prevede, infine, delle modifiche alla Nota tecnica e metodologica dello studio di settore WG68U destinato all’attività di trasporto di merci su strada e di servizi di trasloco. La soglia minima e la soglia massima dell’indicatore di coerenza economica “Costo per litro di benzina o gasolio consumato durante il periodo di imposta” sono state fissate rispettivamente a 1,13 e 1,25. Queste soglie sono state determinate tenendo conto dell’andamento medio del prezzo relativo al gasolio ed alla benzina, nel 2017, risultante dal sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico. Inoltre, è stato stabilito che, per i contribuenti che utilizzano in modo prevalente carburante acquisito da cisterne interne all’impresa o tramite consorzi o gruppi d’acquisto, l’indicatore di coerenza economica “Costo per litro di benzina o gasolio consumato durante il periodo di imposta” non fornisce esiti di coerenza in relazione a valori inferiori alla soglia minima.
Naturalmente, secondo quanto precisato all’articolo 5 del Decreto, il programma informatico, realizzato dall’Agenzia delle Entrate come ausilio all’applicazione degli studi di settore, terrà conto delle modifiche agli studi di settore approvati con il Decreto medesimo.