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Novità Irpef - Ires
Scritto da:
3 Novembre 2023
4 Minuti di lettura

Spese per il trasporto pubblico detraibili

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Anche i costi associati agli abbonamenti per il trasporto pubblico sono ora inclusi nella sezione delle deduzioni del modello predisposto dall’Agenzia delle entrate.

In base a un provvedimento firmato il 4 ottobre dal direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini. Gli enti pubblici o gli operatori dei servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale devono ora comunicare all’anagrafe tributaria le spese sostenute dagli utenti per l’acquisto degli abbonamenti. Questo è fatto per consentire l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. Inoltre, sono state approvate le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati.

Deduzione trasporto pubblico aggiunta ai modelli 730

In pratica, questa misura rappresenta una deduzione aggiuntiva tra quelle già presenti nei modelli 730 e Redditi PF preconfezionati dall’Agenzia. Riduce il lavoro che i contribuenti devono svolgere per inserire tali dettagli.

Il provvedimento odierno è una risposta all’articolo 1 del decreto del Ministero dell’Economia del 29 marzo 2023. Questa normativa richiede che gli enti pubblici o i privati che gestiscono il trasporto pubblico trasmettano in modo telematico all’Agenzia delle entrate.

Facoltativamente per gli anni 2023 e 2024 e obbligatoriamente dal 2025. I dettagli sulle spese sostenute dagli utenti per l’acquisto di abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. Al netto di eventuali rimborsi effettuati durante l’anno precedente. Deve essere fornita l’identificazione sia degli abbonati che delle persone che hanno sostenuto le spese, escludendo il codice fiscale del pagante per il 2023, ma rendendolo obbligatorio a partire dal 2024.

Segnare le spese per il trasporto pubblico online

Le spese devono essere segnalate entro il 16 marzo di ogni anno tramite i servizi telematici dell’Agenzia e utilizzando software di controllo forniti gratuitamente. Per quanto riguarda questa scadenza, è importante notare che il comma 4 dell’articolo 16-bis del Decreto Legge n. 124/2019 stabilisce che la trasmissione dei dati relativi alle spese sostenute dai contribuenti nell’anno precedente, inclusi gli oneri detraibili e le spese mediche, deve avvenire entro il 16 marzo. La base giuridica di questa normativa è l’articolo 78 della legge n. 413/1991, che stabilisce il termine di trasmissione per le deduzioni e le detrazioni utilizzate per la preparazione della dichiarazione precompilata. Non è stata modificata nonostante il Decreto Legge n. 124/2019.

Il nuovo obbligo, come specificato nel provvedimento, riguarda solo gli abbonamenti che includono i dati identificativi dell’intestatario. Escludendo i titoli di viaggio per i quali non è richiesta la registrazione di tali informazioni. Per il solo anno 2023, il codice fiscale dell’acquirente non è richiesto.

Gli invii possono essere ordinari, sostitutivi (per sostituire le comunicazioni precedenti o quelle già accettate positivamente). Oppure di annullamento (per annullare comunicazioni ordinarie o sostitutive precedentemente accettate). Se la trasmissione ha successo, l’utente riceverà una ricevuta con un codice di autenticazione per il servizio Entratel o un codice di riscontro per il servizio Fisconline. In caso di rifiuto del file, l’utente riceverà una ricevuta con le ragioni del rifiuto. I dati inviati in comunicazioni successive vengono considerati come aggiuntivi rispetto a quelli precedentemente comunicati.

Inviare per email le spese per il trasporto oggetto di opposizione

Simile a quanto avviene per altre tipologie di spese comunicate all’Agenzia (come le spese mediche, le donazioni a enti del Terzo Settore, i costi per asili nido o spese scolastiche e universitarie). Gli abbonati ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale possono scegliere di non condividere con l’Agenzia delle entrate i dettagli relativi a queste spese e di non includerli nella propria dichiarazione precompilata. Tuttavia, possono cambiare idea e inserire questi importi nella dichiarazione dei redditi precompilata successivamente.

L’opposizione può essere esercitata dal 1° gennaio fino al 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese. Inviando una comunicazione direttamente all’Agenzia delle entrate. Questa comunicazione deve contenere le stesse informazioni presenti nel modello pubblicato sul sito dell’Agenzia. Inoltre deve essere inviata con la firma e una copia di un documento di identità tramite e-mail all’indirizzo opposizioneutilizzospesetrasporto@agenziaentrate.it.

Per le spese del 2023, questa modalità può essere esercitata a partire dalla data di pubblicazione del presente provvedimento. A partire dall’acquisto degli abbonamenti nel 2024, l’opposizione può essere dichiarata direttamente al fornitore del servizio pubblico al momento dell’acquisto o entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stata sostenuta la spesa.

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