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Novità Irpef - Ires
13 Aprile 2018

Spese sanitarie e veterinarie in dichiarazione precompilata: novità per la rettifica dei dati

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Con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 9 aprile 2018, sono state definite le modalità tecniche in base alle quali saranno utilizzati i dati delle spese sanitarie e delle spese veterinarie ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, dall’anno d’imposta 2017.

In primo luogo, sono indicati i dati delle spese sanitarie che vengono messi a disposizione dal Sistema Tessera Sanitaria ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata. Ricordiamo che si tratta:

  • delle spese sanitarie sostenute nel periodo d’imposta precedente;
  • dei rimborsi effettuati nell’anno precedente per prestazioni non erogate o parzialmente erogate, con la specifica della data nella quale sono stati versati i corrispettivi delle prestazioni non fruite.

I dati forniti dal Sistema Tessera Sanitaria sono i dati risultanti da ricevute di pagamento, fatture e scontrini fiscali relativi alle spese sanitarie sostenute dal contribuente e dal familiare a carico nell’anno d’imposta.

I dati messi a disposizione per ciascuna spesa sanitaria o rimborso sono:

  • il codice fiscale del contribuente o del familiare a carico al quale si riferisce la spesa o il rimborso;
  • il codice fiscale o la partita Iva e il cognome e nome o la denominazione del soggetto che ha fornito la prestazione sanitaria;
  • la data del documento fiscale che attesta la spesa sanitaria;
  • la tipologia della spesa;
  • l’importo della spesa o del rimborso;
  • la data del rimborso.

Riguardo alle tipologie di spesa sanitaria, ricordiamo che si tratta:

  • del ticket per l’acquisto di farmaci e per prestazioni fruite nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale;
  • delle spese per l’acquisto di farmaci, anche omeopatici;
  • delle spese di acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE;
  • delle spese per servizi erogati dalle farmacie o dalle parafarmacie, come le spese per il test della glicemia e del colesterolo o per la misurazione della pressione sanguigna;
  • delle spese per l’acquisto di farmaci ad uso veterinario;
  • delle spese per prestazioni sanitarie, assistenza specialistica ambulatoriale, visite mediche generiche e specialistiche o prestazioni diagnostiche e strumentali, prestazioni chirurgiche, certificazioni mediche, ricoveri ospedalieri ricollegabili ad interventi chirurgici o a degenza, al netto del comfort;
  • delle spese per prestazioni sanitarie erogate dai soggetti indicati all’articolo 1 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 1° settembre 2016 (gli esercizi commerciali che svolgono attività di distribuzione al pubblico di farmaci; gli iscritti agli albi professionali degli psicologi; gli iscritti agli albi professionali degli infermieri; gli iscritti agli albi professionali delle ostetriche/i; gli iscritti agli albi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica; gli ottici);
  • delle spese agevolabili soltanto a particolari condizioni, come le cure termali e le prestazioni di chirurgia estetica;
  • di altre spese sanitarie.

Il secondo paragrafo del Provvedimento è dedicato alle modalità di accesso ai dati delle spese sanitarie ed al relativo trattamento. Evidenziamo, in particolare, che sono fornite delle indicazioni in merito alla consultazione ed alla rettifica dei dati di dettaglio delle spese sanitarie da parte del contribuente.

Il contribuente, dal 15 aprile di ciascun anno, può verificare nell’area autenticata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, tramite il servizio di interrogazione puntuale in cooperazione applicativa (servizio web service puntuale) esposto dal Sistema Tessera Sanitaria, le informazioni di dettaglio sulle spese sanitarie ed i rimborsi, ad eccezione delle spese sanitarie e dei rimborsi per i quali il contribuente abbia manifestato la propria opposizione.

Inoltre, dall’anno d’imposta 2017, per la rettifica dei dati delle spese sanitarie indicati nella dichiarazione dei redditi precompilata, dalla data dalla quale è possibile per il contribuente accettare, modificare o integrare direttamente la dichiarazione (2 maggio), il contribuente stesso può modificare, tramite il servizio suddetto, le informazioni di dettaglio sulle spese sanitarie ed i rimborsi, ad eccezione delle spese sanitarie e dei rimborsi per i quali sia stata manifestata l’opposizione. Il contribuente, in questo ambito, può eliminare oppure aggiungere o modificare i singoli documenti di spesa.

A seguito delle modifiche apportate dal contribuente, il Sistema Tessera Sanitaria crea una copia con i dati aggiornati delle spese e dei rimborsi e fornisce all’Agenzia delle Entrate, per ciascun soggetto, i nuovi totali delle spese e dei rimborsi, aggregati in base alle tipologie di spesa, che vengono utilizzati nell’ambito di un servizio per la compilazione agevolata del quadro della dichiarazione dei redditi relativo agli oneri deducibili e detraibili.

Nel Provvedimento, sono, poi, riportate tutte le regole relative all’esercizio dell’opposizione a rendere disponibili all’Agenzia delle Entrate i dati delle spese sanitarie.

Ulteriori indicazioni sono fornite riguardo alla messa a disposizione all’Agenzia delle Entrate dei dati delle spese veterinarie sempre ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. In questa parte del Provvedimento, sono individuate anche le modalità di accesso ai dati delle spese veterinarie e le regole del loro trattamento, comprese le regole previste per la consultazione e l’eventuale rettifica dei dati, analoghe a quelle introdotte per le spese sanitarie.

Vi è, poi, un paragrafo del Provvedimento dedicato alla conservazione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie per finalità di controllo relative alla trasmissione dei dati.

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