NULL
Novità Irpef - Ires
17 Febbraio 2018

Spese per asili nido e erogazioni liberali in dichiarazione dei redditi precompilata: arrivano i Provvedimenti di attuazione

Scarica il pdf

Con due Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 9 febbraio 2018 è stata data attuazione ai Decreti Ministeriali che prevedevano l’ampliamento dei dati da inserire nella dichiarazione dei redditi precompilata.

In particolare, nel primo Provvedimento, è stabilito che gli asili nido pubblici e privati e gli altri soggetti ai quali sono versate le rette relative alla frequenza degli asili nido dovranno trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate le comunicazioni regolate dal Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 30 gennaio 2018 secondo le modalità stabilite nel Provvedimento medesimo.

Per ciascun iscritto, dovranno essere indicati l’ammontare delle rette per la frequenza degli asili nido sostenute nell’anno d’imposta precedente, i soggetti che hanno sostenuto le spese e l’anno scolastico di riferimento.

Dovranno provvedere alla comunicazione all’Agenzia delle Entrate anche i soggetti che erogano rimborsi in relazione alle spese suddette.

La trasmissione delle comunicazioni dovrà essere effettuata, secondo quanto precisato nel Provvedimento del 9 febbraio 2018, utilizzando i servizi telematici Entratel o Fisconline ed i prodotti software di controllo resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate. I soggetti obbligati alla trasmissione potranno avvalersi anche degli intermediari abilitati.

Quanto alla tipologia di invii, questi potranno essere ordinari, sostitutivi o di annullamento. L’invio ordinario è la comunicazione con la quale si trasmettono i dati richiesti. A tal proposito, si possono inviare anche più comunicazioni ordinarie in relazione allo stesso periodo di riferimento. In questo caso ciascuna comunicazione ordinaria successiva verrà considerata di integrazione a quella precedentemente trasmessa. L’invio sostitutivo è la comunicazione con la quale si effettua la completa sostituzione di una comunicazione ordinaria o sostitutiva precedentemente trasmessa e acquisita con esito positivo dal sistema telematico. L’invio di annullamento è la comunicazione con la quale si richiede l’annullamento di una comunicazione ordinaria o sostitutiva trasmessa precedentemente ed acquisita con esito positivo dal sistema telematico. Se viene annullata una comunicazione sostitutiva non sono ripristinati i dati contenuti nella comunicazione sostituita.

Il termine per la trasmissione delle comunicazioni è il 28 febbraio di ciascun anno con riferimento all’anno precedente. Nel caso il file inviato sia scartato dall’Agenzia delle Entrate, il soggetto obbligato potrà effettuare un nuovo invio ordinario entro il termine predetto o, se più favorevole, entro i cinque giorni successivi alla segnalazione di errore da parte dell’Agenzia delle Entrate. L’annullamento dei dati trasmessi entro il termine di legge deve essere effettuato entro i cinque giorni successivi alla medesima scadenza.

Ulteriori indicazioni sono inserite nel Provvedimento riguardo al trattamento ed alla sicurezza dei dati e riguardo alle ricevute di ricezione dei file.

Inoltre, è precisato che, dal 1° gennaio al 28 febbraio di ciascun anno, i soggetti che hanno sostenuto le spese per le rette relative alla frequenza degli asili nido possono esercitare la propria opposizione all’Agenzia delle Entrate all’utilizzo dei dati relativi alla spesa effettuata nell’anno precedente, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. I soggetti in questione dovranno indicare il codice fiscale del minore che frequenta l’asilo nido per il quale è stata sostenuta la spesa. La comunicazione dell’opposizione, effettuata utilizzando il modello pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, deve essere trasmessa, debitamente sottoscritta ed unitamente alla copia di un documento d’identità valido, all’Agenzia delle Entrate tramite posta elettronica (all’indirizzo specificamente indicato nel Provvedimento) oppure al numero di fax indicato.

Con un analogo Provvedimento del 9 febbraio 2018 è stata data attuazione anche al secondo Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 30 gennaio 2018 con il quale è stata prevista la trasmissione telematica facoltativa dei dati relativi alle erogazioni liberali ricevute in denaro da enti ed associazioni senza scopo di lucro.

In particolare, i soggetti specificamente individuati nel Decreto suddetto, con riferimento ai dati degli anni 2017, 2018 e 2019, possono trasmettere per via telematica all’Agenzia delle Entrate le comunicazioni indicate nel Decreto Ministeriale secondo le modalità fissate nel Provvedimento del 9 febbraio 2018.

Per ciascun soggetto erogante, gli enti e le associazioni comunicano l’ammontare delle erogazioni liberali effettuate nell’anno precedente tramite banca o posta o mediante gli altri sistemi di pagamento tracciabili, indicando i dati identificativi dei soggetti eroganti. I medesimi soggetti dovranno comunicare anche i rimborsi delle erogazioni liberali disposti nell’anno precedente, specificando l’anno al quale si riferisce l’erogazione liberale rimborsata ed i dati identificativi del soggetto in favore del quale è stato disposto il rimborso.

Le regole per la trasmissione sono le stesse previste per la comunicazione relativa ai dati delle spese sostenute per le rette degli asili nido. Anche il termine per la trasmissione rimane il 28 febbraio di ciascun anno con riferimento ai dati dell’anno precedente.

Riguardo all’eventuale opposizione, questa può essere effettuata comunicandola direttamente al soggetto che ha ricevuto l’erogazione liberale nel momento in cui viene effettuata l’erogazione o comunque entro il 31 dicembre dell’anno nel quale l’erogazione è effettuata oppure comunicando l’opposizione all’Agenzia delle Entrate, dal 1° gennaio al 20 marzo dell’anno successivo a quello di effettuazione dell’erogazione. In quest’ultimo caso occorrerà utilizzare il modello pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate e la comunicazione dell’opposizione dovrà essere trasmessa all’Agenzia medesima debitamente sottoscritta, unitamente a copia del documento d’identità valido, all’indirizzo di posta elettronica o al numero di fax specificamente indicati nel Provvedimento. La comunicazione dell’opposizione direttamente al soggetto destinatario dell’erogazione liberale riguarda le erogazioni liberali effettuate dal 2018.

Articoli correlati
26 Aprile 2024
Equo compenso

Per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla...

26 Aprile 2024
Istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per la riforma Irpef 2024

In data 6 febbraio 2024, l'Amministrazione espone le nuove disposizioni valide per il...

26 Aprile 2024
Contributi previdenziali complementari, il calcolo per l’ulteriore sgravio fiscale

L'attuazione della normativa presuppone che il lavoratore al suo primo impiego risieda...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto