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9 Marzo 2018

Sisma del centro Italia: chiarimenti sulla ripresa della riscossione delle ritenute

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Nella Risoluzione n. 19 del 6 marzo 2018, l’Agenzia delle Entrate ha fornito diversi chiarimenti riguardo alle modalità di ripresa della riscossione delle ritenute sospese per le popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 del Centro Italia.

I dubbi riguardano, in particolare, i soggetti che, pur avendo richiesto ed ottenuto l’applicazione della sospensione, hanno poi revocato tale sospensione o, nella fase di ripresa della riscossione, risultano essere inoccupati o deceduti.

Il Decreto Legge n. 189 del 17 ottobre 2016 ha previsto che i sostituti d’imposta, indipendentemente dal domicilio fiscale, a richiesta dei soggetti interessati residenti nei Comuni delle zone colpite dal terremoto, non devono operare le ritenute alla fonte nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2017. La sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi, effettuati mediante ritenute alla fonte, si applica alle ritenute operate ai sensi degli articoli 23, 24 e 29 del D.P.R. n. 600 del 1973 e non è previsto il rimborso di quanto già versato.

La Legge di Bilancio per il 2018 ha disposto la ripresa della riscossione delle ritenute non operate entro il 31 maggio 2018. Il versamento può essere effettuato senza applicazione di sanzioni ed interessi mediante un piano di rateazione che preveda fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, a partire dal 31 maggio 2018.

La normativa in questione riguarda, in particolare, i percettori di redditi assoggettati a ritenuta alla fonte e, quindi, in sostanza, i percettori di reddito di lavoro dipendente privato o pubblico, di pensioni e di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

I sostituti d’imposta che, su richiesta degli interessati, non hanno operato le ritenute, devono effettuare il conguaglio di fine anno ed indicare nella Certificazione Unica l’ammontare delle ritenute operate e l’ammontare delle ritenute sospese per consentite ai soggetti che hanno beneficiato della sospensione di porre in essere i versamenti dovuti nei termini previsti.

Il diritto alla rateazione riguarda anche i casi di cessazione del rapporto di lavoro o i casi di revoca della sospensione già richiesta.

In caso di decesso della persona che ha richiesto la rateazione degli importi dovuti, la normativa generale prevede gli eredi rispondano in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato prima della morte del dante causa. Inoltre, tutti i termini pendenti alla data della morte del contribuente o che scadono nei quattro mesi successivi sono prorogati di sei mesi in favore degli eredi.

Il diritto alla rateazione può essere esercitato anche dagli eredi del titolare del reddito che abbia richiesto la sospensione delle ritenute al proprio sostituto d’imposta. Il presupposto dell’obbligazione tributaria, infatti, si è verificato precedentemente alla morte del contribuente e l’obbligazione tributaria è assistita dall’agevolazione rappresentata dalla possibilità di beneficiare della rateizzazione nel momento nel quale si deve adempiere all’obbligazione medesima.

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