NULL
Altre Novità
21 Ottobre 2016

Terremoto del 24 agosto 2016: in vigore sospensioni dei versamenti ed altre misure d’urgenza

Scarica il pdf

Il Governo è intervenuto con delle misure urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016. E’ stato, infatti, emanato un Decreto Legge (il Decreto Legge n. 189 del 17 ottobre 2016), che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il giorno successivo (18 ottobre 2016) e che è entrato in vigore nella giornata del 19 ottobre 2016.

Tra le diverse misure previste da tale provvedimento, vi sono anche delle misure in materia fiscale.

L’articolo 46 del Decreto Legge stabilisce che, dal 31 dicembre 2016, per le imprese che hanno sede o unità locali nei territori dei Comuni colpiti dal sisma, le perdite relative all’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2016 non rilevano nell’esercizio nel quale si realizzano e nei quattro esercizi successivi.

Inoltre, in base a quanto previsto nell’articolo 47 del Decreto Legge, per i soggetti che hanno sede o unità locali nei territori dei Comuni colpiti dal sisma che abbiano subito danni, verificati con perizia asseverata, per effetto del sisma del 24 agosto 2016, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti, connessi a tale evento, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell’Irap.

Secondo quanto disposto all’articolo 48 del Decreto Legge del 17 ottobre 2016, nelle zone suddette, poi, sono sospesi fino al 31 dicembre 2016:

  • i versamenti riferiti al diritto annuale alle Camere di Commercio;
  • i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli avvisi di accertamento esecutivi, le attività esecutive da parte degli Agenti della riscossione ed i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli Uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e delle Regioni;
  • il versamento dei contributi consortili di bonifica gravanti sugli immobili agricoli ed extra agricoli;
  • l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili pubblici e privati, adibiti ad uso abitativo ovvero ad uso diverso da quello abitativo;
  • il pagamento dei canoni di concessione e locazione relativi ad immobili distrutti o dichiarati non agibili, di proprietà dello Stato e degli enti pubblici, ovvero adibiti ad uffici statali o pubblici;
  • le sanzioni amministrative per le imprese che presentano in ritardo, purché entro il 31 maggio 2017, le domande di iscrizione alle Camere di commercio, le denunce al REA, il modello unico di dichiarazione previsto dalla Legge n. 70 del 25 gennaio 1994, la richiesta di verifica periodica degli strumenti di misura ed il pagamento della relativa tariffa;
  • il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, dagli intermediari finanziari e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., comprensivi dei relativi interessi. Gli interessi attivi relativi alle rate sospese concorreranno alla formazione del reddito d’impresa ed alla base imponibile dell’Irap nell’esercizio in cui saranno incassati. Analoga sospensione anche per i pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale;
  • il pagamento delle rate relative alle provvidenze di cui alla Legge 14 agosto 1971, n. 817, concernente lo sviluppo della proprietà coltivatrice;
  • il pagamento delle prestazioni e degli accertamenti che sono effettuati dai servizi veterinari del Sistema sanitario nazionale a carico dei residenti o titolari di attività zootecniche e del settore alimentare coinvolti negli eventi del sisma;
  • i termini relativi agli adempimenti e versamenti verso le Amministrazioni Pubbliche effettuati o a carico di professionisti, consulenti e Centri di Assistenza Fiscale che abbiano sede o operino nei Comuni interessati dal sisma per conto di aziende e clienti non operanti nel territorio, e di società di servizi e di persone in cui i soci residenti nei territori colpiti dal sisma rappresentino almeno il 50 % del capitale sociale.

Per quanto riguarda le società che si occupano della distribuzione di energia elettrica, acqua e gas, è previsto che le competenti autorità di regolazione, con propri provvedimenti, introducano delle norme per la sospensione, per un periodo non superiore a 6 mesi, a decorrere dal 24 agosto 2016, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere nello stesso periodo, per le utenze situate nei Comuni colpiti dal sisma.

Fino al 31 dicembre 2016, non costituiranno reddito di lavoro dipendente i sussidi occasionali, le erogazioni liberali o i benefici di qualsiasi genere, concessi da parte sia dei datori di lavoro privati a favore dei lavoratori residenti nei Comuni colpiti dal sisma, sia da parte dei datori di lavoro privati operanti nei predetti territori, a favore dei propri lavoratori, anche non residenti in quei Comuni.

Ancora, le persone fisiche residenti o domiciliate e le persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei Comuni colpiti dal sisma sono esentate dal pagamento dell’imposta di bollo per le istanze presentate alla  Pubblica Amministrazione fino al 31 dicembre 2016.

Si ricorda, inoltre, che con Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 1° settembre 2016 era stata già disposta la sospensione dei termini per l’adempimento degli obblighi tributari e per l’effettuazione dei versamenti tributari in favore dei contribuenti colpiti dal sisma del 24 agosto 2016. Il Decreto in questione prevedeva che gli adempimenti ed i versamenti oggetto di sospensione fossero effettuati in unica soluzione entro il 20 dicembre 2016. Tale termine, in virtù di quanto disposto al comma 10 dell’articolo 48 del Decreto Legge del 17 ottobre 2016, è stato prorogato al 30 settembre 2017. Gli adempimenti diversi dai versamenti dovranno essere effettuati entro il mese di ottobre 2017.

Inoltre, nei Comuni colpiti dal sisma sono sospesi anche i termini relativi agli adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 ed il 30 settembre 2017. I contributi previdenziali e assistenziali ed i premi per l’assicurazione obbligatoria già versati non verranno rimborsati. Gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria sospesi dovranno essere effettuati entro il 30 ottobre 2017, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di diciotto rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di ottobre 2017.

La mancata effettuazione delle ritenute ed il mancato riversamento delle ritenute operate, a partire dal 24 agosto 2016 e fino al 19 ottobre 2016, dovranno essere regolarizzati entro il 31 maggio 2017, senza applicazione di sanzioni e interessi.

I redditi dei fabbricati situati nelle zone colpite dal sisma del 24 agosto 2016 distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 28 febbraio 2017, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell’Irpef e dell’Ires, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino all’anno di imposta 2017. Tali fabbricati saranno, altresì, esenti dall’applicazione dell’Imu e dalla Tasi a decorrere dalla rata scadente il 16 dicembre 2016 e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.

Infine, evidenziamo che, all’articolo 17 del Decreto Legge del 17 ottobre 2016, è previsto che il credito d’imposta introdotto per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura (cosiddetto “Art Bonus”) spetterà anche per le erogazioni liberali effettuate a favore del Ministero dei beni,  delle attività culturali e del turismo per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali di interesse religioso presenti nei Comuni colpiti dal sisma, anche appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose. Inoltre, tale credito d’imposta spetterà anche per le erogazioni liberali effettuate per il sostegno dell’Istituto superiore per la conservazione e il restauro, dell’Opificio delle pietre dure e dell’Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario.


					
Articoli correlati
19 Aprile 2024
APE sociale 2024: cos’è?

L’APE sociale è un’indennità a carico dello Stato erogata dall’INPS, entro...

19 Aprile 2024
Codici per versare la sostitutiva per le cripto attività dei residenti

I soggetti residenti che detengono cripto-attività ora hanno a disposizione nuovi...

19 Aprile 2024
Proroga Dac 7 per le piattaforme online

La scadenza della Dac 7 originariamente fissata al 31 gennaio è stata estesa per...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto