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12 Ottobre 2018

Sisma Bonus: il deposito tardivo dell’asseverazione del progettista non è consentito

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La Risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 31 dell’11 ottobre 2018 riguarda l’ambito di applicazione del cosiddetto Sisma Bonus.

L’istante ha presentato al Comune una SCIA per la demolizione di un edificio con gravi carenze statiche e la ricostruzione con il medesimo perimetro e la medesima volumetria di un nuovo edificio abitativo in legno.

Secondo la normativa attualmente vigente in materia, per accedere al “Sisma Bonus” occorre che, contestualmente al titolo abilitativo urbanistico, sia presentata un’asseverazione redatta da un professionista. A tal proposito, l’istante ha fatto presente che alla SCIA non è stata allegata alcuna asseverazione riguardo al miglioramento della classe di rischio, in quanto l’intervento programmato non rientrava, al momento nel quale era stata presentata la SCIA medesima, nell’ambito di applicazione dell’agevolazione fiscale.

Il quesito posto all’Agenzia delle Entrate riguarda la possibilità per l’istante di accedere al “Sisma Bonus” allegando alla SCIA già depositata l’asseverazione prevista dalla normativa.

L’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che, per beneficiare del “Sisma Bonus”, è necessario, prima di tutto, che, dal titolo amministrativo di autorizzazione dei lavori, risulti che l’opera per la quale si richiede l’agevolazione consista in un intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente e non in un intervento di nuova costruzione.

Inoltre, per poter beneficiare delle maggiori detrazioni previste per gli interventi di riduzione del rischio sismico che determinano il passaggio ad una o più classi di rischio inferiore, è necessario che il progettista dell’intervento strutturale asseveri la classe di rischio dell’edificio precedente e la classe di rischio conseguibile a seguito dell’esecuzione dell’intervento progettato.

Il progetto, contenente anche tale asseverazione, deve essere allegato alla Segnalazione Certificata di Inizio di Attività. Inoltre, il direttore dei lavori ed il collaudatore statico, qualora sia nominato per legge, all’atto di ultimazione dei lavori e del collaudo, attestano la conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato inizialmente. L’asseverazione del progettista e le attestazioni del direttore dei lavori e del collaudatore statico devono essere consegnate in copia al committente affinché possa ottenere i benefici fiscali in questione.

La conclusione espressa dall’Agenzia delle Entrate è che, in base a tale quadro normativo, si debba ritenere che un’asseverazione tardiva, come quella del caso specifico, non consenta di ottenere i benefici fiscali del “Sisma Bonus”.

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