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Novità Irpef - Ires
24 Febbraio 2023
5 Minuti di lettura

Si al Superbonus per le spese per interventi antisismici extra contributo, se asseverate.

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L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito riguardante il Superbonus e le spese sostenute per interventi antisismici.

A presentare istanza di interpello è stato il comproprietario di un immobile danneggiato dal sisma del 2016. Nel 2021 ha ricevuto un contributo per la realizzazione di un intervento di riparazione dei danni subiti dall’immobile e di miglioramento sismico. Il progetto presentato per tale intervento non prevedeva delle opere con spese in accollo al committente e, pertanto, non era stata depositata la relativa asseverazione. Durante l’esecuzione dei lavori, però, è emersa la necessità di effettuare ulteriori lavorazioni per ripristinare l’agibilità dell’immobile che non erano prevedibili al momento della realizzazione del progetto e che comportavano un costo in più rispetto al contributo riconosciuto per l’intervento.

Per tali spese sopravvenute il contribuente istante potrà beneficiare del Superbonus, depositando l’asseverazione richiesta dalla normativa in sede di variante al progetto iniziale?

Secondo il parere dell’Agenzia delle Entrate, espresso nella Risposta n. 222 del 22 febbraio 2023, occorre, in primo luogo, rilevare che la disciplina del Superbonus prevede che, per gli interventi effettuati nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi dal 1° aprile 2009 nei quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, sia riconosciuto il Superbonus nella misura del 110 % con riferimento alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2025.

L’efficacia degli interventi ai fini della riduzione del rischio sismico deve essere asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli Ordini o ai Collegi professionali di appartenenza. I professionisti incaricati devono, altresì, attestare la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Il soggetto che rilascia il visto di conformità dovrà verificare la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.

In particolare, il progettista dell’intervento strutturale deve asseverare la classe di rischio dell’edificio prima dei lavori e la classe di rischio conseguibile dopo l’esecuzione dell’intervento progettato. Per poter accedere alle agevolazioni fiscali, l’asseverazione in questione deve essere allegata alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente. In caso di titoli abilitativi richiesti dal 16 gennaio 2020, l’asseverazione deve essere presentata contestualmente al titolo abilitativo urbanistico, tempestivamente e comunque prima dell’inizio dei lavori.

Quindi, in linea di principio, in mancanza dell’asseverazione, non è possibile accedere al Superbonus.

Inoltre, la disciplina in materia prevede che nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi dal 1° aprile 2009 nei quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza il Superbonus spetti per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.

L’Agenzia delle Entrate ha richiamato un’Ordinanza del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori colpiti da eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 secondo la quale il Superbonus e ogni altra agevolazione fiscale spetta per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione e che le relative disposizioni trovano applicazione anche agli interventi per i quali sia stato già emanato il decreto di concessione del contributo per la ricostruzione ed anche nel caso in cui sia necessario presentare delle varianti in corso d’opera.

Anche in una guida specifica sugli interventi di ricostruzione post sisma ed il Superbonus, del 2021, è stato specificato che i cittadini che hanno presentato la domanda per ottenete il contributo pubblico per la ricostruzione o che l’hanno già ottenuto o che hanno già avviato i lavori di ricostruzione possono accedere al Superbonus in relazione alle spese rimaste a loro carico, se necessario presentando una variante al progetto in corso d’opera.

In conclusione, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che l’istante, nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dalla normativa in materia, potrà accedere al Superbonus con riferimento alle spese sostenute per gli ulteriori lavori, eccedenti il contributo ottenuto per la ricostruzione, a condizione che il professionista incaricato, tenuto ad asseverare l’efficacia degli interventi ai fini della riduzione del rischio sismico e la congruità delle relative spese, attesti che gli interventi siano indispensabili al completamento del progetto per il quale è stato riconosciuto il contributo ed a condizione che l’asseverazione sia depositata contestualmente alla presentazione della variante progettuale in corso d’opera.

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