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Novità Irpef - Ires
Scritto da:
15 Dicembre 2023
4 Minuti di lettura

Riduzione del 50% dell’aliquota Ires sugli affitti di enti di beneficenza

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Il 21 novembre 2023, l’Agenzia delle Entrate ha emesso una risposta (n. 464) che chiarisce le condizioni per beneficiare della riduzione del 50% dell’aliquota Ires sugli affitti provenienti dagli immobili di un ente di assistenza e beneficenza. Affinché tale agevolazione sia concessa, è necessario appartenere a una delle categorie indicate dalla legge in vigore e possedere personalità giuridica.

La riduzione fiscale si applica agli enti di assistenza e beneficenza di diritto pubblico, come definiti dall’articolo 6, comma 1, del Dpr n. 601/1973, come spiegato dalla circolare n. 15/2022 (“Aliquota Ires dimezzata, i presupposti per beneficiarne”). Questo chiarimento ribalta quanto dichiarato nel 2018, quando si temeva l’abrogazione dell’articolo 6 tramite il Bilancio 2019 (legge n. 145/2018).

Categorie che potranno avere la riduzione dell’aliquota Ires

La circolare n. 15/2022 dettaglia che per ottenere la riduzione Ires è essenziale appartenere alle categorie di enti indicate nell’articolo 6, comma 1, e possedere personalità giuridica (comma 2).

Inoltre, la circolare specifica che il mero possesso di immobili non è sufficiente; è fondamentale che le attività svolte dall’ente siano meritevoli del trattamento agevolativo. L’ente non deve organizzare le proprie risorse in forma d’impresa, e l’uso del patrimonio immobiliare deve mirare a sostenere gli scopi istituzionali senza finalità di lucro.

Questa precisazione consente di estendere l’agevolazione anche ad altri enti dell’articolo 6 del Dpr n. 601/1973, diversi da quelli religiosi, il cui patrimonio immobiliare rappresenti il sostentamento delle attività istituzionali a titolo gratuito.

Caso specifico dell’ente benefico con immobile di proprietà

Nel caso specifico, l’Agenzia rileva che l’ente è un ente di assistenza e beneficenza di diritto pubblico, impegnato ad assistere gli orfani del personale di un ministero mediante donazioni volontarie e canoni di locazione immobiliare di sua proprietà. L’ente gestisce il proprio patrimonio immobiliare senza organizzare attività d’impresa, limitandosi alla riscossione dei canoni per finanziare i propri fini istituzionali. Pertanto, l’ente rientra tra quelli elencati nell’articolo 6, comma 1, lettera a), del Dpr n. 601/1973 e può usufruire della riduzione del 50% dell’aliquota Ires sui redditi derivanti dalla gestione immobiliare.
Il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate il 21 novembre 2023 costituisce un importante sviluppo rispetto alla risposta precedente del 2018, che aveva sollevato l’ipotesi di abrogare l’articolo 6 tramite il Bilancio 2019 (legge n. 145/2018).

La circolare n. 15/2022 sottolinea che, per godere della riduzione Ires, è cruciale che gli enti rientrino non solo nelle categorie specificate dall’articolo 6, comma 1, del Dpr n. 601/1973, ma abbiano anche personalità giuridica, evidenziando la necessità di una valutazione accurata caso per caso.

Inoltre, la circolare delinea chiaramente la distinzione tra il “mero godimento” del patrimonio immobiliare e l’organizzazione di attività in forma di impresa. Si sottolinea che la locazione di immobili deve finalizzarsi al reperimento di fondi necessari al raggiungimento dei fini istituzionali dell’ente, senza configurare una vera e propria attività organizzata a fini di concorrenza sul mercato. La definizione di “mero godimento” si applica quando gli immobili sono posseduti per ottenere redditi di natura fondiaria, destinati al sostentamento delle attività istituzionali a titolo gratuito.

Approfondimento dell’Agenzia che estende la riduzione Ires

Questo approfondimento permette di estendere l’agevolazione fiscale anche ad altri enti elencati nell’articolo 6 del Dpr n. 601/1973, escludendo solamente quelli di natura religiosa. In particolare, si considera che il patrimonio immobiliare di questi enti rappresenti un mezzo essenziale per il finanziamento delle attività istituzionali, svolte principalmente a titolo gratuito.

Nel caso specifico dell’ente di assistenza e beneficenza in esame, l’Agenzia rileva che l’ente gestisce il proprio patrimonio immobiliare senza intraprendere attività organizzate in forma di impresa. La principale fonte di finanziamento proviene dalla locazione degli immobili di proprietà, il cui ricavato viene direttamente destinato ai fini istituzionali, in particolare all’assistenza degli orfani del personale di un ministero. Questa situazione rientra nei parametri stabiliti dall’articolo 6, comma 1, lettera a), del Dpr n. 601/1973, consentendo all’ente di beneficiare della riduzione a metà dell’aliquota Ires sui redditi derivanti dalla gestione immobiliare.

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