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15 Ottobre 2021
4 Minuti di lettura

Regime speciale per i lavoratori impatriati: no all’opzione per il prolungamento prima della conclusione del primo quinquennio.

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Una nuova Risposta dell’Agenzia delle Entrate riguardante il regime speciale previsto per i lavoratori impatriati.

L’istanza di interpello è stata presentata da un cittadino italiano che è rientrato in Italia il 15 aprile 2019. L’istante già fruisce del regime speciale previsto per i lavoratori impatriati, facendo, quindi, concorrere alla formazione del reddito complessivo il reddito di lavoro dipendente nella misura del 50 %.

L’istante ha dichiarato di avere due figlie e che la figlia minore ha compiuto 18 anni nel mese di luglio del 2021 e, quindi, nel primo quinquennio di fruizione dell’agevolazione.

La questione posta all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate dall’istante riguarda la possibilità di accedere all’opzione prevista dalla Legge di Bilancio per il 2021 per fruire del medesimo regime speciale per un altro quinquennio, dal 2024 al 2028. L’intenzione espressa dall’istante è quella di esercitare l’opzione entro il mese di luglio del 2021.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 703 del 12 ottobre 2021, ha evidenziato che il “Decreto Crescita” del 2019 ha modificato alcuni dei requisiti richiesti per l’accesso al regime speciale in questione, ha incrementato le percentuali di riduzione dell’imponibile fiscale dei redditi ed ha previsto, al verificarsi di determinate condizioni, l’estensione per un ulteriore quinquennio del periodo di applicazione dell’agevolazione (con tassazione nella misura del 50 % del reddito imponibile).

Le condizioni richieste per l’estensione temporale del beneficio sono l’avere almeno un figlio minorenne o fiscalmente a carico, anche in affidamento preadottivo, oppure l’acquisto di un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia direttamente da parte del lavoratore o da parte del coniuge, del convivente o dei figli, anche in comproprietà, successivamente al trasferimento nel nostro Paese o nei dodici mesi precedenti al trasferimento.

La Legge di Bilancio per il 2021 ha, poi, consentito l’applicazione dell’estensione per un ulteriore quinquennio della fruizione del regime speciale per i lavoratori impatriati anche a coloro che siano stati iscritti nell’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero o che siano cittadini di Stati membri dell’Unione Europea, che abbiano già trasferito la residenza fiscale prima del 2020 e che, alla data del 31 dicembre 2019, risultino beneficiari del regime speciale per i lavoratori impatriati.

L’opzione si perfeziona con il pagamento di un importo pari al 10 % dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo che possono beneficiare del regime agevolato prodotti nel periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se al momento dell’esercizio dell’opzione stessa il lavoratore soddisfa una delle condizioni suddette oppure con il pagamento di un importo pari al 5 % dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo agevolabili prodotti nel periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se in tale momento il lavoratore ha almeno tre figli minorenni, anche in affidamento preadottivo, e diventa proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia successivamente al trasferimento, nei dodici mesi precedenti al trasferimento o entro 18 mesi dalla data di esercizio dell’opzione.

Il versamento delle somme deve avvenire in un’unica soluzione mediante versamento con modello F24, senza potersi avvalere della compensazione. Dovrà essere inserito il codice tributo “1860” in caso di versamento dell’importo nella misura del 10 % per l’adesione al regime agevolato o il codice tributo “1861” per il versamento dell’importo pari al 5 %. Il pagamento deve essere effettuato entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo quinquennio di fruizione del regime agevolato per i lavoratori impatriati.

In caso di lavoratori dipendenti, l’esercizio dell’opzione può avvenire mediante la presentazione di una richiesta scritta al datore di lavoro entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo quinquennio di fruizione dell’agevolazione. Il datore di lavoro opererà le ritenute sul 50 % o sul 10 % delle somme e valori imponibili nel caso di lavoratori che, al momento dell’esercizio dell’opzione, abbiano comunicato di essere in possesso dei requisiti e di soddisfare le condizioni per l’applicazione del regime agevolato.

L’Agenzia delle Entrate ha rilevato che, in base alla normativa attualmente vigente, l’applicazione dell’opzione per l’estensione temporale del regime agevolato nei termini previsti dalla Legge di Bilancio per il 2021 è di fatto riservata a coloro che hanno trasferito la loro residenza fiscale in Italia prima del 30 aprile 2019. Sono, inoltre, esclusi dalla possibilità di esercitare l’opzione i cittadini italiani che non sono stati iscritti all’A.I.R.E. ed i cittadini extra-comunitari, anche se beneficiari del regime speciale previsto per i lavoratori impatriati.

Con riferimento al caso specifico, l’Agenzia delle Entrate ha rilevato che l’opzione in questione non può essere esercitata prima del decorso del quinquennio di fruizione del regime agevolato. Quindi, dal momento che il 2023 è il periodo d’imposta nel quale si concluderà per l’istante il primo quinquennio di fruizione del regime per i lavoratori impatriati, se sussistono le condizioni previste per l’esercizio dell’opzione (come l’avere almeno un figlio minorenne o a carico), l’opzione dovrà essere esercitata dal 1° gennaio 2024 ed entro il 30 giugno 2024.

L’Agenzia delle Entrate ha, infine, precisato che l’istante dovrà mantenere la residenza fiscale in Italia per poter continuare a fruire del regime agevolato per i lavoratori impatriati per gli ulteriori cinque periodi d’imposta.

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