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13 Novembre 2020

Regime speciale per lavoratori impatriati: rileva la residenza estera per almeno due periodi d’imposta

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Qualche chiarimento in più riguardo al regime speciale da applicare ai LAVORATORI IMPATRIATI.

L’istante è un cittadino italiano che si è laureato in Italia nel 2013. Tra il 2016 ed il 2017 l’istante è vissuto all’estero per frequentare un master della durata di due anni accademici, conseguendo il relativo diploma nell’estate del 2017. Durante questo periodo non si è iscritto all’AIRE. E’ poi rientrato in Italia e, a settembre del 2017, ha cominciato a lavorare alle dipendenze di una società.

Il quesito sottoposto all’esame dell’Agenzia delle Entrate riguarda la possibilità di beneficiare della cosiddetta “sanatoria AIRE” prevista dal Decreto Legge n. 34 del 2019. Questa disciplina trova applicazione anche per coloro che si sono recati all’estero per frequentare un master successivo al conseguimento della laurea della durata di due anni accademici senza, però, aver maturato un periodo di due anni di residenza fiscale all’estero?

Nella Risposta n. 533 del 6 novembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che con il Decreto Legislativo n. 147 del 2015 è stato introdotto IL REGIME SPECIALE PER I LAVORATORI IMPATRIATI. La disciplina di tale regime speciale è stata oggetto di diverse modifiche introdotte dal Decreto Legge n. 34 del 2019 e in vigore dal primo maggio del 2019 che trovano applicazione ai soggetti che, a partire dal 30 aprile 2019, trasferiscono la loro residenza in Italia ed hanno le condizioni per beneficiare del regime per i lavoratori impatriati.

Qualora la residenza sia trasferita in Italia prima del 30 aprile 2019, come nel caso presentato nell’istanza di interpello, occorrerà fare riferimento alla disciplina in vigore fino al 30 aprile 2019 secondo la quale, al verificarsi di determinate condizioni, i redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50 %.

Destinatari del regime fiscale speciale sono i cittadini dell’Unione Europea o di uno Stato al di fuori dell’Unione Europea con il quale risulti comunque in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio delle informazioni in materia fiscale che:

  • sono in possesso di un titolo di laurea ed hanno svolto continuativamente un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più

oppure

  • hanno svolto continuativamente un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione successiva alla laurea.

Il requisito relativo all’attività di studio è soddisfatto qualora il soggetto abbia conseguito la laurea o altro titolo accademico successivo alla laurea a seguito della frequentazione di corsi della durata di almeno due anni accademici.

La disciplina applicabile ai lavoratori impatriati, però, richiede specificamente che il soggetto non sia stato residente in Italia per un periodo precedente all’impatrio. Le disposizioni in materia non precisano quale debba essere il periodo minimo di residenza estera. E’ previsto comunque un periodo minimo di lavoro all’estero di due anni e, quindi, si ritiene che la residenza all’estero per almeno due periodi d’imposta costituisca il periodo minimo sufficiente ad integrare il requisito della residenza estera che consenta l’accesso al regime fiscale agevolato.

Nel caso in cui il periodo di iscrizione all’AIRE non sia sufficiente o l’iscrizione all’AIRE non sia stata proprio effettuata, si applica la nuova regola della cosiddetta “sanatoria AIRE”, secondo la quale i cittadini italiani non iscritti all’AIRE rientrati in Italia a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019 possono accedere al beneficio fiscale purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una Convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per un periodo sufficiente. In questo modo non sono state modificate le regole relative al requisito del periodo minimo della residenza fiscale all’estero necessario per accedere al regime fiscale agevolato, ma si è permesso di dimostrare la residenza all’estero ai sensi di una Convenzione contro le doppie imposizioni quando manca l’iscrizione all’AIRE.

Con riferimento al caso specifico, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che l’istante ha dichiarato di essere stato in possesso della residenza all’estero in virtù di una Convenzione contro le doppie imposizioni per un periodo di due anni accademici e non per due periodi d’imposta precedenti il rimpatrio. Quindi, non può dirsi che sia integrato il requisito del periodo minimo di residenza all’estero e l’istante non potrà beneficiare del regime agevolato previsto per i lavoratori impatriati.

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