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19 Aprile 2019

Regime forfettario: si ha decadenza se il commercialista controlla la s.r.l. e ne è amministratore

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L’Agenzia delle Entrate si è occupata di una questione relativa alle cause ostative all’applicazione del regime forfettario.

Il quesito che è stato sottoposto alla sua attenzione riguarda un commercialista, che ha conseguito, nel 2018, redditi in misura inferiore a 65.000 Euro e che è proprietario di una quota pari al 50 % del capitale sociale di una società a responsabilità limitata che svolge attività di revisione e certificazione di bilanci della quale risulta essere anche rappresentante legale. Si tratta di una s.r.l. che non ha optato per il regime di trasparenza fiscale.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 108 del 16 aprile 2019, ha ricordato che la Legge di Bilancio per il 2019 ha modificato la disciplina relativa al regime forfettario. Tra le modifiche, vi è stato anche un intervento riguardo alle cause ostative all’applicazione del regime forfettario.

In particolare, alla lettera d) del comma 57 dell’articolo 1 della Legge n. 190 del 2014, nella sua nuova formulazione, è previsto che non possono applicare il regime forfettario gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili alle attività svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.

E’ necessario, pertanto, che vi sia la compresenza di due condizioni:

  • il controllo diretto o indiretto della società a responsabilità limitata,
  • l’esercizio da parte della stessa società di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili alle attività svolte dal contribuente esercente attività d’impresa, arte o professione.

Se manca anche una sola di tali condizioni, la causa ostativa non opera ed il contribuente può accedere o permanere nel regime forfettario.

Nel caso specifico, ricorre la prima condizione, in quanto vi è il controllo diretto dell’istante esercitato sulla società a responsabilità limitata, dal momento che questi è titolare di una quota di partecipazione pari al 50 % del capitale sociale.

Riguardo alla seconda condizione, la persona fisica che usufruisce del regime forfettario percepisce dei compensi di amministratore, tassabili con l’imposta sostitutiva, dalla società a responsabilità limitata controllata, la quale deduce dalla propria base imponibile il relativo costo. Dal momento che i codici ATECO delle due attività appartengono alla medesima sezione ATECO, l’attività svolta dalla società a responsabilità limitata è riconducibile all’attività esercitata dal contribuente che applica il regime forfettario.

Sussistendo, quindi, entrambe le condizioni, si può affermare che è integrata la causa ostativa e, conseguentemente, il contribuente istante decadrà dal regime forfettario nel 2020, continuando ad essere applicato tale regime per il periodo d’imposta 2019.

Qualora, invece, l’istante, prima della fine del 2019, dovesse cessare dalla carica di amministratore della società a responsabilità limitata controllata, non vi sarà la decadenza dal regime forfettario nell’anno successivo.

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