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11 Ottobre 2019

Regime forfettario: per la causa ostativa si deve guardare all’anno di applicazione

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Nuovi chiarimenti per l’applicazione del regime forfettario. Li troviamo nella Risposta n. 399 dell’8 ottobre 2019 dell’Agenzia delle Entrate.

L’istante è un perito industriale che nel 2018 ha avviato una collaborazione professionale con una società a responsabilità limitata fatturando un importo corrispondente al 22 % dei compensi complessivamente percepiti nel periodo d’imposta 2018.

Nel 2019, la collaborazione si è intensificata e l’istante è arrivato ad emettere fatture nei confronti della medesima società di un importo complessivo che supera il 50 % del totale annuo. Dal 1° luglio 2019, il contribuente è stato, poi, assunto con un contratto di lavoro subordinato dalla stessa società.

Il quesito sottoposto all’esame dell’Agenzia delle Entrate riguarda la possibilità per il contribuente istante di usufruire, per il periodo d’imposta 2019, del regime forfettario. In sede di interpello, è stato precisato che i compensi conseguiti nel 2018 sono di importo inferiore al limite di 65.000 Euro e che la partita Iva verrà chiusa prima della fine dell’anno.

L’Agenzia delle Entrate ha preso in considerazione, in particolare, la causa ostativa all’applicazione del regime forfettario introdotta dalla Legge di Bilancio del 2019 secondo la quale non possono applicare il regime fiscale in questione le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta.

Tale causa ostativa è prevista per evitare delle artificiose trasformazioni di attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo.

Per la verifica di tale causa ostativa occorre prendere in considerazione l’anno di applicazione del regime e non l’anno precedente, dal momento che il requisito della prevalenza può essere oggetto di verifica soltanto al termine del periodo d’imposta di applicazione del regime forfettario.

Quindi, in generale, i contribuenti possono applicare il regime forfettario nel 2019 e qualora, alla fine dell’anno, sia accertata l’esistenza della causa ostativa, decadranno dal regime nel 2020.

Con riferimento al caso specifico rappresentato nell’istanza di interpello, l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto che il contribuente può applicare il regime forfettario nel 2019, con successiva decadenza nel 2020. Si è, infatti, verificato il requisito della prevalenza dell’esercizio dell’attività autonoma soggetta al regime forfettario nei confronti del datore di lavoro con il quale è in corso un rapporto di lavoro. La decadenza verrà comunque assorbita dalla chiusura della partita Iva entro la fine del 2019.

L’Agenzia delle Entrate ha, infine, precisato che se l’attività di lavoro autonomo svolta dal contribuente istante nei confronti della società a responsabilità limitata è riconducibile ad un rapporto di lavoro dal quale consegua un reddito di lavoro dipendente o assimilato a quello di lavoro dipendente, non potrebbe comunque essere applicato il regime forfettario.

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