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3 Maggio 2019

Regime forfettario: la quota al 50 % della società tra professionisti e la carica di amministratore ne impediscono l’applicazione

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L’Agenzia delle Entrate si è occupata di un nuovo interpello riguardo ad una situazione che potrebbe rientrare nell’ambito di una causa ostativa dell’applicazione del regime forfettario.

L’istante è un commercialista che applica il regime forfettario. Nel 2017 ha aperto con un collega una società tra professionisti nella forma di una società a responsabilità limitata. Entrambi i professionisti che ne fanno parte sono titolari del 50 % delle quote della società e, nella medesima percentuale, partecipano ai relativi utili ed alle relative perdite. I due professionisti, inoltre, sono amministratori della società e, per tale incarico, percepiscono un compenso.

L’istante ha anche precisato che il compenso percepito come amministratore della società tra professionisti rappresenta una percentuale ridotta rispetto al proprio fatturato complessivo. Inoltre, la società tra professionisti svolge la propria attività nei confronti di clienti che sono diversi rispetto a coloro nei cui confronti l’istante svolge la propria attività di professionista. Si tratterebbe, pertanto, di attività assolutamente autonome.

Il contribuente istante ha richiesto chiarimenti rispetto alla propria situazione ed alla riconducibilità o meno di essa alla causa ostativa prevista dall’articolo 1, comma 57, lettera d) della Legge n. 190 del 2014, così come modificato dalla Legge di Bilancio per il 2019.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 118 del 23 aprile 2019, ha ricordato che la disposizione richiamata dal contribuente, nella sua nuova formulazione, prevede che non possono applicare il regime forfettario gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili alle attività svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.

In particolare, nella Circolare n. 9 del 10 aprile 2019, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che affinché ricorra tale causa ostativa è necessario che ricorrano congiuntamente due condizioni:

  • il controllo diretto o indiretto di una società a responsabilità limitata
  • l’esercizio da parte della società a responsabilità limitata di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili alle attività svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.

In assenza anche di una sola delle due condizioni, la causa ostativa non opera ed il contribuente può accedere o permanere nel regime forfettario.

Con riferimento al caso specifico, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che ricorre la prima condizione, in quanto l’istante esercita un controllo diretto sulla società a responsabilità limitata. Infatti, secondo quanto chiarito in precedenza, si ha controllo diretto in caso di partecipazione di un contribuente che applichi il regime forfettario al 50 % del capitale sociale di una società a responsabilità limitata.

Riguardo alla seconda condizione, i codici ATECO delle due attività rispettivamente svolte dall’istante e dalla società a responsabilità limitata controllata appartengono alla medesima sezione ATECO.

Inoltre, il professionista che usufruisce del regime forfettario percepisce dei compensi da amministratore dalla società a responsabilità limitata controllata, la quale, a sua volta, deduce dalla propria base imponibile i relativi costi.

Pertanto, sussistono entrambe le condizioni perché si possa affermare che operi la causa ostativa in questione. L’istante, in virtù della nuova disciplina in materia, decadrà dal regime forfettario nel 2020, ferma restando l’applicabilità del regime forfettario nel 2019.

Qualora, invece, il contribuente dovesse cessare dalla carica di amministratore nel corso del 2019, non decadrà dal regime forfettario nel 2020.

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