L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad una nuova istanza di interpello riguardo ad una causa ostativa all’applicazione del regime forfettario, così come regolato dopo la Legge di Bilancio per il 2019. Lo ha fatto nella Risposta n. 133 del 30 aprile 2019.
Il contribuente istante svolge l’attività di mediatore immobiliare ed è titolare di una quota di partecipazione della misura del 72 % al capitale sociale di una società a responsabilità limitata. L’istante è anche amministratore della stessa società. Inoltre, nel corso del 2018, non ha superato la soglia dei ricavi prevista per l’applicazione del regime forfettario.
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che, secondo la normativa attualmente vigente, non possono applicare il regime forfettario gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che controllano direttamente o indirettamente delle società a responsabilità limitata, le quali esercitano delle attività direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.
Come chiarito nella Circolare n. 9 del 10 aprile 2019, affinché operi tale causa ostativa è necessario che sussistano congiuntamente due condizioni:
- il controllo diretto o indiretto della società a responsabilità limitata;
- l’esercizio da parte della stessa società di attività direttamente o indirettamente riconducibili alle attività svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.
In assenza anche solo di una di tali condizioni, la causa ostativa non opera ed il contribuente può applicare o mantenere il regime forfettario.
Ai fini della verifica di tale causa ostativa, assume rilevanza l’anno di applicazione del regime e non l’anno precedente, dal momento che solo nell’anno di applicazione del regime può essere verificata la riconducibilità diretta o indiretta delle attività economiche svolte dalla società a responsabilità limitata alle attività esercitate dal contribuente che applica il regime forfettario.
Con riferimento al caso specifico, quindi, il contribuente può aderire al regime forfettario nel 2019. Qualora, nel 2019 si verifichi la sussistenza delle causa ostativa in questione, il contribuente medesimo decadrà dal regime forfettario nel periodo d’imposta successivo.
Inoltre, nel caso rappresentato all’Agenzia delle Entrate, ricorre la prima condizione del controllo diretto della società a responsabilità limitata da parte del contribuente che applica il regime forfettario.
Riguardo alla seconda condizione, i codici ATECO delle attività svolte dall’istante e dalla società a responsabilità limitata controllata appartengono alla medesima sezione ATECO. Inoltre, il contribuente che usufruisce del regime forfettario percepisce compensi di amministratore dalla società a responsabilità limitata controllata, la quale, a sua volta, deduce dalla propria base imponibile i relativi costi. Pertanto, sussiste la riconducibilità delle due attività economiche esercitate.
Quindi, ricorrendo entrambe le condizioni, sussiste la causa ostativa all’applicazione del regime forfettario. L’istante decadrà dal regime forfettario nel 2020, mentre potrà applicare tale regime nel 2019.
L’Agenzia delle Entrate ha, però, anche precisato che, dal momento che i chiarimenti interpretativi dai quali discende la decadenza dal regime sono intervenuti con la pubblicazione della Circolare del 10 aprile 2019, qualora non sia effettuata alcuna vendita di beni o prestazione di servizi a qualsiasi titolo, compreso per l’attività di amministratore, da parte del contribuente istante alla società a responsabilità limitata dalla data di pubblicazione della Circolare suddetta e qualora l’istante dovesse cessare dalla carica di amministratore della società controllata, lo stesso non decadrà dal regime forfettario nel 2020.