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24 Maggio 2019

Regime forfettario: il controllo della srl determina la decadenza dal 2020

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Ecco un nuovo quesito riguardante l’applicazione del regime forfettario e le relative cause ostative.

L’istante esercita la professione di ingegnere ed ha adottato il regime forfettario fino al 2018. Inoltre, il contribuente istante detiene il 50 % delle quote di partecipazione in una società a responsabilità limitata che svolge attività di consulenza e sviluppo di progetti per la produzione di energia elettrica tradizionale e da fonti rinnovabili. La restante partecipazione nella società è di un’altra persona fisica non riconducibile in alcun modo all’istante, se non in ragione del rapporto societario. I due soci hanno nella società pari poteri e diritti. L’amministrazione della società è esercitata disgiuntamente dai due soci.

Il contribuente ha richiesto dei chiarimenti riguardo al concetto di controllo diretto ed indiretto della società quale condizione in presenza della quale può riconoscersi l’esistenza della causa ostativa prevista dalla nuova disciplina del regime forfettario.

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato, nella Risposta n. 146 del 20 maggio 2019, che, in virtù delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio per il 2019, non possono applicare il regime forfettario gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.

Affinché operi tale causa ostativa all’applicazione del regime forfettario, quindi, devono sussistere congiuntamente due condizioni:

  • il controllo diretto o indiretto della società a responsabilità limitata;
  • l’esercizio da parte della società a responsabilità limitata di attività economiche riconducibili direttamente o indirettamente a quelle svolte dal contribuente che esercita attività d’impresa, arte o professione.

In assenza anche di una sola delle due condizioni, il contribuente può accedere o permanere nel regime forfettario, naturalmente in presenza del requisito del reddito inferiore alla nuova soglia ed in assenza di altre cause di esclusione.

Inoltre, ai fini dell’accertamento di tale causa ostativa, occorre prendere in considerazione l’anno di applicazione del regime forfettario e non l’anno precedente, dal momento che soltanto nell’anno di applicazione del regime può essere verificata la riconducibilità delle attività economiche esercitate dalla società a responsabilità limitata a quelle esercitate dal contribuente persona fisica soggetto al regime forfettario.

Quindi, con riferimento al caso specifico, il contribuente potrà rimanere nel regime forfettario anche nel 2019. Qualora sia accertata l’esistenza della causa ostativa in questione nel corso del 2019, decadrà dal regime forfettario nel 2020.

L’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che il possesso di una partecipazione al 50 % in una società determina una forma di controllo in base a quanto previsto nel nostro Codice Civile.

Inoltre, i codici ATECO delle due attività svolte rispettivamente dal contribuente istante e dalla società a responsabilità limitata controllata appartengono alla medesima sezione ATECO. In più, la persona fisica soggetta al regime forfettario percepisce compensi da amministratore dalla società a responsabilità limitata controllata, la quale, a sua volta, deduce dalla propria base imponibile i relativi costi. Sussiste, pertanto, la riconducibilità delle due attività economiche esercitate.

Ricorrono, pertanto, le condizioni affinché operi la causa ostativa all’applicazione del regime forfettario e l’istante decadrà da esso a partire dal 2020.

Qualora, però, non venga effettuata alcuna cessione di beni o prestazione di servizi a qualsiasi titolo, compreso per l’attività di amministratore, da parte dell’istante alla società a responsabilità limitata da lui controllata a partire dalla data di pubblicazione della Circolare del 10 aprile 2019, nella quale sono stati forniti i chiarimenti in materia, e qualora l’istante dovesse cessare dalla carica di amministratore della società controllata, non vi sarà la decadenza dal regime forfettario nel 2020.

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