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3 Maggio 2019

Regime forfettario: decadenza del commercialista che ha il controllo indiretto della srl e ne è amministratore

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L’Agenzia delle Entrate si è pronunciata riguardo ad una nuova questione relativa alle cause ostative all’applicazione del regime forfettario.

L’istante è iscritto all’Ordine dei Dottori commercialisti ed esperti contabili ed ha rispettato, nel 2018, il limite dei 65.000 Euro dei compensi percepiti previsto dalla Legge di Bilancio per il 2019 per l’accesso al regime forfettario. L’istante, inoltre, ha rappresentato all’Agenzia delle Entrate di essere proprietario di una quota pari al 20 % del capitale sociale di una società tra professionisti, che svolge attività di servizi analoga a quella da lui svolta nella qualità di libero professionista, costituita nella forma di una società a responsabilità limitata, della quale è anche Presidente del consiglio di amministrazione.

Tale consiglio di amministrazione è composto da altri tre membri, due dei quali sono i genitori del contribuente istante. I genitori controllano, sin dalla costituzione della società, il 60 % delle quote della società medesima.

L’istante ha richiesto chiarimenti riguardo alla possibilità di accedere al regime forfettario alla luce della causa ostativa prevista dall’articolo 1, comma 57, lettera d) della Legge n. 190 del 2014, così come modificato dalla Legge di Bilancio per il 2019. L’istante ha sostenuto, in particolare, di non rientrare nell’ipotesi di causa ostativa in questione dal momento che non esercita né un controllo diretto, né un controllo indiretto sulla società a responsabilità limitata della quale è socio.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 117 del 23 aprile 2019, ha ricordato che la disposizione richiamata dal contribuente prevede, nella sua nuova formulazione, che non possono applicare il regime forfettario gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.

In virtù di quanto precisato nella Circolare n. 9 del 10 aprile 2019, affinché operi tale causa ostativa è necessario che coesistano due condizioni:

  • il controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata o di associazioni in partecipazione,
  • l’esercizio da parte delle società a responsabilità limitata o delle associazioni in partecipazione di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.

In assenza di una delle due condizioni, la causa ostativa non opera ed il contribuente può accedere o permanere nel regime forfettario.

Con riferimento al caso specifico, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che il contribuente istante detiene il 20 % delle quote del capitale sociale della società a responsabilità limitata ed i suoi genitori ne detengono il 60 %.

L’Agenzia delle Entrate ha, quindi, richiamato i chiarimenti già forniti in precedenza in virtù dei quali per la definizione di controllo occorre fare riferimento all’articolo 2359 del Codice civile. Ai fini del controllo indiretto, si considerano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie ed a persone interposte. In particolare, nell’ambito delle persone interposte vanno considerati anche i familiari, genitori compresi.

Pertanto, nel caso specifico ricorre la condizione del controllo indiretto della società a responsabilità limitata.

Con riguardo alla seconda condizione, è stato rilevato che i codici ATECO delle due attività rispettivamente svolte dall’istante e dalla società tra professionisti indirettamente controllata appartengono alla medesima sezione ATECO.

Inoltre, il professionista che usufruirebbe del regime forfettario percepisce compensi di amministratore della società a responsabilità limitata, che verrebbero tassati con l’imposta sostitutiva, dalla società a responsabilità limitata controllata, che a sua volta deduce dalla propria base imponibile i relativi costi.

Si può ritenere, quindi, che l’attività svolta dalla società sia riconducibile all’attività svolta dal professionista e che, pertanto, sussista anche la seconda condizione prevista dalla normativa in materia di cause ostative per l’applicazione del regime forfettario.

La conclusione è che l’istante potrà continuare ad applicare il regime forfettario nel 2019, mentre vi sarà la decadenza da tale regime nel 2020, sussistendo la causa ostativa.

Qualora, invece, l’istante dovesse cessare dalla carica di amministratore della società a responsabilità limitata controllata nel corso del 2019, non decadrà dal regime forfettario nel 2020.

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