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13 Luglio 2018

Regime fiscale speciale per i lavoratori impatriati: chiarimenti sull’ambito di applicazione

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L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad uno specifico requisito riguardo all’applicazione del regime previsto per i lavoratori impatriati dall’articolo 16 del Decreto Legislativo n. 147 del 14 settembre 2015. La risposta al quesito è stata inserita nella Risoluzione n. 51 del 6 luglio 2018.

L’istante è un cittadino italiano che ha trasferito la propria residenza all’estero (in Svizzera) nel mese di agosto del 2015, iscrivendosi all’AIRE. Ha, poi, iniziato a collaborare con una società svizzera ed il rapporto di lavoro è andato avanti sino alla fine del mese di settembre del 2017.

L’istante ha successivamente trasferito nuovamente la propria residenza in Italia ed ha intrapreso un nuovo rapporto di lavoro con una società italiana dal mese di ottobre del 2017. Per l’anno 2017, l’istante risulta comunque fiscalmente residente ancora in Svizzera.

Secondo quanto sostenuto dall’istante, è applicabile il regime speciale previsto per i lavoratori impatriati (in particolare, il regime previsto dal secondo comma dell’articolo 16 del Decreto Legislativo n. 147 del 2015), in quanto è un cittadino dell’Unione Europea, in possesso di un titolo di laurea, che ha svolto continuativamente un’attività di lavoro dipendente all’estero per un periodo di almeno 24 mesi.

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che l’articolo 16 del Decreto Legislativo n. 147 del 14 settembre 2015 ha previsto l’imponibilità del reddito prodotto in Italia nella misura del 50 % per i soggetti che trasferiscono la residenza in Italia. Si tratta di un’agevolazione che trova applicazione nel periodo d’imposta nel quale il contribuente trasferisce la propria residenza in Italia e nei quattro periodi d’imposta successivi.

In particolare, possono beneficiare del regime speciale in questione i cittadini dell’Unione Europea o anche di uno Stato extraeuropeo con il quale sia vigente una convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale. Le condizioni richieste per poter ottenere l’applicazione delle regole speciali sono che il contribuente sia in possesso di un titolo di laurea e che abbia svolto continuativamente un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più oppure che abbia svolto un’attività di studio continuativamente fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o oltre, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione successiva alla laurea. Inoltre, il soggetto che intende ottenere l’applicazione dei benefici fiscali in questione non deve essere stato residente in Italia per un periodo minimo precedente al rientro in Italia.

La normativa non prevede espressamente un periodo minimo di residenza all’estero precedente al trasferimento in Italia.  L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, comunque, considerato che è richiesto un periodo minimo di lavoro all’estero di due anni, è necessario che la residenza all’estero si sia protratta per almeno due periodi d’imposta affinché si possa accedere al regime speciale.

Pertanto, affinché possano trovare applicazione le agevolazioni fiscali indicate all’articolo 16, secondo comma, del Decreto Legislativo n. 147 del 2015, il contribuente, per almeno due periodi d’imposta precedenti a quello nel quale sono applicabili tali agevolazioni, non deve essere stato iscritto nelle liste anagrafiche della popolazione residente e non deve avere avuto in Italia il centro principale dei propri affari ed interessi, né la dimora abituale.

Quanto al caso specifico sottoposto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate, dal momento che l’istante è un cittadino italiano che ha svolto un’attività lavorativa all’estero per un periodo superiore a 24 mesi, è in possesso di un titolo di laurea e negli anni 2016 e 2017 non è stato fiscalmente residente in Italia, può trovare applicazione il regime speciale previsto dal secondo comma dell’articolo 16 del Decreto Legislativo n. 147 del 2015.

Il regime speciale potrà essere applicato dal datore di lavoro dell’istante dal 2018 e per i quattro periodi d’imposta successivi.

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