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14 Febbraio 2020

Regime dei lavoratori impatriati: le condizioni per beneficiarne

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E’ stato posto un quesito all’Agenzia delle Entrate riguardante il regime speciale per i lavoratori impatriati.

L’istante è una cittadina italiana in possesso di un diploma di laurea che ha vissuto per un periodo all’estero per poi trasferire la propria residenza in Italia, dal maggio del 2017. La contribuente ha stipulato ad aprile del 2017 un pre-contratto di lavoro con una società francese, per essere poi assunta dalla società nel mese di settembre del 2017. Presta la sua attività lavorativa prevalentemente in Italia. Ha presentato la dichiarazione dei redditi in Italia ed ha versato le imposte relative ai redditi di lavoro dipendente percepiti nel 2017, in parte prodotti all’estero ed in parte nel nostro Paese.

Il quesito riguarda la possibilità di usufruire del regime agevolato previsto per i lavoratori impatriati a partire dalla data di trasferimento della residenza in Italia, ossia dal 2017.

Nella Risposta n. 59 del 13 febbraio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che la disciplina in materia di regime speciale per i lavoratori impatriati ha subito alcune modifiche normative (introdotte dal “Decreto crescita 2019”) entrate in vigore dal 1° maggio 2019.

In caso di trasferimento della residenza fiscale in Italia in una data anteriore al 30 aprile 2019, occorre fare riferimento alla normativa vigente fino a tale data, secondo la quale, al verificarsi di determinate condizioni, i redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50 %.

In particolare, la disciplina in materia prevede che possono essere destinatari del regime speciale i cittadini dell’Unione Europea o di uno Stato extra Unione Europeo con il quale è in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale che sono in possesso di un titolo di laurea ed hanno svolto continuativamente un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più o hanno svolto continuativamente un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione successiva alla laurea.

L’agevolazione fiscale è fruibile per cinque anni a partire dal periodo d’imposta nel quale i contribuenti trasferiscono la residenza fiscale in Italia e per i quattro periodi d’imposta successivi.

Affinché si possa dire che le persone fisiche sono residenti fiscalmente in Italia è necessario che, per almeno 183 giorni (o 184 giorni in caso di anno bisestile) siano state iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o abbiano avuto nel territorio italiano il domicilio o la residenza secondo quanto previsto dal nostro Codice Civile. La presenza anche solo di una di queste condizioni permette di affermare che la persona sia stata residente, ai fini fiscali, in Italia.

Per l’applicazione del regime speciale dei lavoratori impatriati è necessario, oltre al trasferimento della residenza fiscale nel nostro Paese, anche la permanenza per almeno due anni in Italia, pena la decadenza dall’agevolazione.

E’ richiesto, inoltre, che i contribuenti abbiano avuto la loro residenza all’estero per almeno due periodi d’imposta affinché possano accedere al regime speciale.

L’agevolazione fiscale, poi, si applica esclusivamente ai redditi prodotti in Italia. Sono prodotti in Italia i redditi di lavoro dipendente ed i redditi di lavoro autonomo prestati nel territorio italiano, anche se remunerati da un soggetto estero. In generale, quindi, il regime speciale non riguarda i redditi derivanti da attività prestata fuori dal territorio dello Stato italiano.

Possono beneficiare dell’agevolazione fiscale anche coloro che trasferiscono la residenza in Italia prima ancora di iniziare l’attività lavorativa in Italia, purché vi sia un collegamento tra il trasferimento della residenza e l’inizio del lavoro nel territorio italiano.

Riguardo alle modalità di fruizione del beneficio, il datore di lavoro lo applica dal periodo di paga successivo alla richiesta del lavoratore e, in sede di conguaglio, dalla data dell’assunzione, mediante l’applicazione delle ritenute sull’imponibile ridotto alla percentuale di reddito tassabile prevista dal regime speciale per il quale il lavoratore ha presentato la richiesta scritta. Se il datore di lavoro non ha potuto riconoscere l’agevolazione, il lavoratore che ha i requisiti può fruirne direttamente nella dichiarazione dei redditi. Il reddito di lavoro dovrà essere indicato già nella misura ridotta.

Nel caso specifico, l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto che l’accordo sottoscritto dall’istante con la società francese ad aprile del 2017 è idoneo a giustificare il collegamento tra l’evento del trasferimento della residenza della contribuente in Italia (avvenuto a maggio del 2017) e l’inizio dell’attività lavorativa in Italia (avvenuto a settembre del 2017).

Qualora l’istante riuscisse a dimostrare la residenza all’estero prima del trasferimento in Italia e sussistessero gli altri requisiti richiesti dalla normativa in materia, potrebbe rientrare nel regime agevolato, come regolato fino al 30 aprile 2019, dal periodo d’imposta 2017 e per i quattro periodi d’imposta successivi.

Tuttavia, l’istante ha dichiarato di non aver presentato alcuna richiesta scritta al proprio datore di lavoro né nel periodo d’imposta del trasferimento in Italia (2017), né nel periodo d’imposta successivo (2018), né ne ha dato evidenza nelle dichiarazioni dei redditi relative a quei periodi d’imposta. Pertanto, le è precluso l’accesso al regime agevolato per questi periodi d’imposta.

Potrà beneficiare dell’agevolazione per i tre periodi d’imposta restanti del quinquennio, seguendo le modalità sopra precisate.

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