Ancora un caso sottoposto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate riguardo alle cause ostative all’applicazione del regime forfettario.
Il contribuente istante è un medico chirurgo e per la propria attività professionale percepisce dall’Azienda U.S.L. un compenso che può essere qualificato come reddito di lavoro autonomo. Inoltre, il contribuente svolge l’attività di Guardia Medica per la quale percepisce dalla stessa Azienda un reddito che può essere qualificato come reddito di lavoro dipendente.
Il dubbio riguarda la possibilità per tale contribuente di applicare il regime forfettario nonostante la causa ostativa dell’esercizio dell’attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due periodi d’imposta precedenti.
L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 116 del 23 aprile 2019, ha ricordato la Circolare del 10 aprile 2019 nella quale è stato chiarito che, nell’ipotesi in cui, prima dell’entrata in vigore della nuova normativa, il contribuente conseguiva sia redditi di lavoro autonomo o d’impresa, sia redditi di lavoro dipendente o assimilati nei confronti dello stesso datore di lavoro, la causa ostativa non trova applicazione se i due rapporti di lavoro persistono senza modifiche sostanziali per l’intero periodo di sorveglianza.
Quindi, qualora il duplice rapporto di lavoro, autonomo e dipendente, permanga senza subire modifiche sostanziali, non potrà trovare applicazione la causa ostativa, potendo, invece, essere applicato il regime forfettario.
Qualora, invece, il duplice rapporto di lavoro, autonomo e dipendente, subisca delle modifiche sostanziali volte a trasferire una quota di redditi percepiti dalla categoria dei redditi di lavoro dipendente a quella dei redditi di lavoro autonomo per poter, così, usufruire del regime forfettario sulla maggiore quota di redditi di lavoro autonomo, opererà la causa ostativa con la conseguente fuoriuscita dal regime forfettario nel periodo d’imposta successivo a quello nel quale si verifica la modifica sostanziale del rapporto.