Nuove regole per la tassazione dei compensi percepiti dai raccoglitori occasionali di tartufi, non identificati ai fini dell’Iva.
La Legge n. 122 del 7 luglio 2016 (Legge europea 2015-2016), all’articolo 29, ha previsto l’inserimento nel Decreto contenente le disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi (D.P.R. n. 600/1973) di un nuovo articolo (l’articolo 25 quater) in base al quale dovrà essere applicata su tali compensi una ritenuta, con riferimento alle operazioni di cessione di tartufi effettuate a partire dal 1° gennaio 2017.
Per il versamento della ritenuta in questione, i sostituti d’imposta dovranno inserire nel modello F24 il codice tributo “1040”, già utilizzato abitualmente per il versamento delle ritenute sui redditi da lavoro autonomo e sui compensi per l’esercizio di arti e professioni. Così ha disposto l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 123 del 28 dicembre 2016.
Il codice tributo “1040” dovrà essere inserito nella sezione “Erario” del modello F24, in corrispondenza degli “importi a debito versati”. Inoltre, nei campi “rateazione/regione/prov./mese rif.” e “anno di riferimento” dovranno essere indicati il mese e l’anno d’imposta per i quali si effettua il versamento.