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Novità Irpef - Ires
2 Luglio 2016

Nuove comunicazioni in arrivo: questa volta si guarda ai redditi non dichiarati

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Con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 24 giugno 2016, sono state indicate le informazioni che saranno oggetto di nuove comunicazioni dell’Amministrazione finanziaria ai contribuenti, al fine di far emergere le anomalie presenti nelle dichiarazioni dei redditi e di favorire la spontanea correzione di errori od omissioni. L’invio di tali comunicazioni rientra nel piano di intervento più generale previsto dalla Legge di Stabilità per il 2015.

In particolare, le informazioni che saranno messe a disposizione dei contribuenti riguarderanno:

  • i redditi dei fabbricati, derivanti dalla locazione non finanziaria di fabbricati, imponibili secondo tassazione ordinaria o, per opzione, in base alle regole del regime della cedolare secca;
  • i redditi di lavoro dipendente o assimilati;
  • gli assegni periodici previsti dagli articoli 50 e seguenti del Testo Unico delle Imposte sui Redditi;
  • i redditi di partecipazione (articoli 4, 5 e 6 del TUIR) ed i redditi derivanti dalla partecipazione in società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria;
  • i redditi diversi (articolo 67 del TUIR);
  • i redditi di lavoro autonomo abituale e non professionale;
  • i redditi di capitale derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti ad Ires ed i proventi derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza;
  • i redditi d’impresa, con riferimento alle rate annuali di plusvalenze e sopravvenienze attive.

Nelle comunicazioni indirizzate ai contribuenti verranno indicati:

  • l’identificativo della comunicazione;
  • i dati presenti all’Anagrafe tributaria riguardo ai contratti di locazione registrati, ai redditi corrisposti in riferimento alle diverse categorie di reddito ed ai soggetti che hanno scelto di rateizzare le plusvalenze e le sopravvenienze maturate;
  • gli estremi della dichiarazione presentata dalla quale non risultano o risultano soltanto in parte i redditi percepiti o l’importo della rata annuale delle plusvalenze o delle sopravvenienze attive;
  • gli importi dei redditi o delle rate annuali delle plusvalenze/sopravvenienze omessi in tutto o in parte nella dichiarazione.

Le comunicazioni verranno trasmesse tramite Posta Elettronica Certificata o tramite posta ordinaria, qualora l’indirizzo Pec non risulti attivo o non sia registrato nel pubblico elenco INI-PEC istituito presso il Ministero dello sviluppo economico.

Il contribuente che riceve la comunicazione potrà, anche tramite intermediario incaricato alla trasmissione delle dichiarazioni, richiedere informazioni o segnalare all’Agenzia delle Entrate dei fatti, degli elementi e delle circostanze che non siano conosciuti dalla stessa Agenzia e che possano giustificare le anomalie segnalate.

Per la richiesta di informazioni e la segnalazione di fatti, elementi e circostanze non conosciuti dall’Agenzia delle Entrate occorrerà avvalersi dell’assistenza dei CAM (Centri di Assistenza Multicanale) e degli Uffici Territoriali delle Direzioni Provinciali dell’Agenzia delle Entrate, seguendo le indicazioni fornite nelle comunicazioni recapitate. Potrà anche essere trasmessa della documentazione utilizzando il canale CIVIS.

I dati oggetto delle suddette comunicazioni saranno messi a disposizione anche della Guardia di Finanza tramite strumenti informatici.

Nel Provvedimento, è, infine, ricordato che i contribuenti che hanno ricevuto le comunicazioni potranno rimediare agli errori o alle omissioni commessi avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso.

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