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13 Settembre 2019

Locazioni brevi tramite portale “AirBnB”: può essere applicata la cedolare secca

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L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito in merito all’applicabilità della cedolare secca alle locazioni brevi.

L’istante ha spiegato di voler affittare un appartamento ai turisti per brevi periodi tramite il portale “AirBnB”. Svolgerà questa attività come persona fisica al di fuori di un’attività d’impresa.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 373 del 10 settembre 2019, ha ricordato che il Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017 (“Manovra Correttiva” del 2017) ha previsto che, dal 1° giugno 2017, ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati a partire da quella data, è applicabile il regime della cedolare secca con l’aliquota del 21 %.

L’Agenzia delle Entrate ha richiamato anche una propria Circolare del 12 ottobre 2017 nella quale è stato specificato che la disciplina delle locazioni brevi si applica sia nel caso di contratti stipulati direttamente tra il locatore (che sia proprietario o titolare di altro diritto reale sull’immobile, sublocatore o comodatario) ed il conduttore, sia nel caso in cui in tali contratti intervengano soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali on-line che mettono in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di immobili da locare.

La disciplina delle locazioni brevi, invece, non può trovare applicazione qualora, insieme alla messa a disposizione dell’abitazione, siano forniti dei servizi aggiuntivi che non presentano una necessaria connessione con le finalità residenziali dell’immobile, come la fornitura della colazione, la somministrazione dei pasti, la messa a disposizione di auto a noleggio o di guide turistiche o di interpreti, in quanto in questi casi è richiesto un livello anche minimo di organizzazione.

L’applicabilità della cedolare secca è limitata ai casi in cui i contratti di locazione siano stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa.

Il regolamento che avrebbe dovuto individuare i criteri in base ai quali l’attività di locazione si presume svolta in forma imprenditoriale non risulta essere stato ancora emanato. Pertanto, trovano applicazione i principi generali in materia.

Con riferimento al caso specifico, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che, dalla documentazione fornita dall’istante, risulta che egli stesso esercita l’attività di locazione dell’immobile ad uso abitativo al di fuori dell’esercizio di un’attività d’impresa. Quindi, potrà trovare applicazione l’imposta sostitutiva prevista dal regime della cedolare secca.

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