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5 Maggio 2017

Manovra correttiva: nuove regole per le locazioni brevi ed il Patent Box

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Con il Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della stessa data, sono state emanate una serie di disposizioni urgenti in materia finanziaria, oltre che di iniziativa in favore degli enti territoriali, di intervento per le zone colpite dagli eventi sismici e di incremento delle condizioni di sviluppo. Tra le disposizioni di rilevanza fiscale, evidenziamo:

  • l’introduzione di un nuovo regime fiscale per le locazioni brevi (articolo 4, Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017). In primo luogo, per “locazioni brevi” si devono intendere i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online. Ai redditi derivanti da tali contratti di locazione stipulati a partire dal 1° giugno 2017 si potranno applicare le disposizioni relative alla cedolare secca, con applicazione dell’aliquota del 21 % in caso di esercizio dell’opzione per la cedolare secca. Le medesime disposizioni si applicheranno anche ai corrispettivi lordi derivanti dai contratti di sublocazione e dai contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell’immobile in favore di terzi, stipulati alle condizioni suddette. I soggetti che esercitano attività di intermediazione, mettendo in contatto persone che ricercano un immobile con persone che dispongono di immobili da locare, devono comunicare all’Agenzia delle Entrate i contratti di locazione conclusi per il loro tramite. E’ prevista una sanzione nel caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione. Inoltre, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti suddetti, opereranno, in qualità di sostituti d’imposta, una ritenuta del 21 % sull’ammontare dei canoni e corrispettivi all’atto dell’accredito e provvederanno al relativo versamento ed alla relativa certificazione. Nel caso in cui non sia esercitata l’opzione per l’applicazione della cedolare secca, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto. Verrà adottato un successivo Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate per stabilire le disposizioni di attuazione di tale nuova disciplina.
  • le modifiche alla disciplina dell’Ace, ossia dell’Aiuto alla Crescita Economica (articolo 7 del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017);
  • le modifiche alle disposizioni in materia di pignoramenti immobiliari (articolo 8 del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017). In virtù della modifica apportata all’articolo 76, comma 2, del D.P.R. n. 602 del 1973, l’agente della riscossione non potrà procedere all’espropriazione immobiliare, nell’ambito della riscossione delle imposte sul reddito, se il valore complessivo dei beni (e non del singolo bene), diminuito delle passività ipotecarie con priorità sul credito per il quale si procede, è inferiore a 120.000 Euro.
  • le modifiche alla disciplina del “Patent Box” (articolo 56 del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017). La nuova disciplina prevede che le agevolazioni per i redditi derivanti dall’utilizzo dei beni immateriali non riguarderanno più i redditi derivanti dall’utilizzo dei marchi d’impresa. La tassazione agevolata ora, però, si applicherà anche ai redditi derivanti dall’utilizzo congiunto di beni immateriali, collegati tra loro da vincoli di complementarietà, ai fini della realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi, sempre che tra i beni immateriali utilizzati congiuntamente siano compresi unicamente quelli che possono beneficiare delle agevolazioni. Le nuove disposizioni si applicano, nel caso di soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, ai periodi d’imposta nei quali le opzioni per il regime in questione sono esercitate successivamente al 31 dicembre 2016, e, per i contribuenti per i quali il periodo d’imposta non coincide con l’anno solare, a partire dal terzo periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2014, in relazione al quale le opzioni per il regime di tassazione agevolata sono esercitate successivamente al 31 dicembre 2016. Per le opzioni esercitate nei due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014, si applicano le disposizioni vigenti precedentemente.
  • le modifiche alla disciplina dell’imposta sul reddito d’impresa (IRI) previste, in particolare, dall’articolo 58 del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017;
  • le modifiche alla disciplina del transfer pricing (articolo 59 del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017).
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