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20 Novembre 2020

Isolamento termico dell’edificio e lavori strettamente connessi: sì al bonus facciate

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L’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’applicazione del cosiddetto “bonus facciate”.

I chiarimenti arrivano in risposta ad un’istanza di interpello presentata dal proprietario di un edificio composto da due unità immobiliari. L’intenzione dell’istante è quella di realizzare un intervento di isolamento termico “a cappotto” su tutti i prospetti dell’edificio e anche sullo “sporto di gronda”.

Questo intervento programmato necessita di ulteriori lavori aggiuntivi, come quello di spostamento dei pluviali, di sostituzione dei davanzali, di sistemazione di alcune prese e punti luce esterni, di spostamento delle tende da sole avvolgibili e di sostituzione delle tende che hanno agganci che non possono essere cambiati. Le spese per questi lavori aggiuntivi possono rientrare nel “bonus facciate”?

Nella Risposta n. 520 del 3 novembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che la Legge di Bilancio per il 2020 ha introdotto una detrazione dall’imposta lorda pari al 90 % delle spese documentate sostenute nel 2020 per interventi finalizzati al recupero o al restauro della facciata esterna degli edifici situati nelle zone A e B (cosiddetto “bonus facciate”).

Dopo aver richiamato i diversi chiarimenti che si sono succeduti riguardo alla disciplina di tale bonus, l’Agenzia delle Entrate, in riferimento specifico alla situazione rappresentata dall’istante, ha precisato che sono ammesse al “bonus facciate” le spese per la realizzazione dell’intervento di isolamento sull’involucro esterno visibile dell’edificio, mentre restano escluse dall’applicazione dell’agevolazione fiscale le spese per interventi di isolamento effettuati sulle facciate interne dell’edificio, qualora le facciate non siano visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico, e sulle strutture opache orizzontali o inclinate dell’involucro edilizio.

Il “bonus facciate”, secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate, spetta anche per le spese sostenute per l’isolamento dello “sporto di gronda”, in quanto trattasi di elemento che insiste sulla parte opaca della facciata, e per le spese per i lavori aggiuntivi che verranno realizzati unitamente all’intervento di isolamento termico, come lo spostamento dei pluviali, la sostituzione dei davanzali, la sistemazione delle prese e punti luce esterni, il montaggio e rimontaggio delle tende da sole o la sostituzione delle stesse, qualora fosse necessario per motivi tecnici.

Tutti questi lavori aggiuntivi, infatti, sono delle opere accessorie e di completamento dell’intervento di isolamento termico delle facciate esterne dell’edificio ed i costi di queste opere accessorie sono strettamente legati alla realizzazione dell’intervento principale di isolamento termico.

L’Agenzia delle Entrate ha, infine, ricordato che è prevista la possibilità di optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo che verrà erogato nella forma dello sconto sul corrispettivo dovuto fino ad un importo massimo pari al corrispettivo medesimo, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e recuperato da quest’ultimo sotto forma di credito d’imposta con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti. In alternativa, i contribuenti possono anche optare per la cessione di un credito d’imposta d’importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito ed altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione.

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