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22 Gennaio 2021

Intervento di riqualificazione energetica globale: non si applica il Superbonus

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Ancora una Risposta ad interpello in materia di “Superbonus”.

Il contribuente istante è proprietario di un edificio unifamiliare funzionalmente indipendente ed intende effettuare su tale edificio un intervento di sostituzione dell’impianto di riscaldamento con un generatore dotato di pompa di calore, con conseguente aumento di due classi energetiche, ed un intervento di riqualificazione energetica globale comprendente diversi interventi sull’involucro dell’edificio riscaldato (ossia su pareti, finestre, tetti e pavimenti), così come definiti all’articolo 1, comma 344, della Legge n. 296 del 2006.

Il quesito è: l’intervento di riqualificazione energetica globale del fabbricato può essere considerato, ai fini del “Superbonus”, come un intervento “trainato” e così fruire di tale agevolazione fiscale insieme al primo intervento?

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 43 del 18 gennaio 2021, ha evidenziato che gli interventi “trainanti” o principali, secondo la disciplina del “Superbonus”, sono:

  • gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un’incidenza superiore al 25 % della superficie disperdente lorda dell’edificio stesso o dell’unità immobiliare funzionalmente indipendente e con uno o più accessi autonomi dall’esterno situata in edifici plurifamiliari;
  • gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici o con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno situate in edifici plurifamiliari;
  • gli interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico che rientrano nel cosiddetto “sismabonus”.

Sono, invece, interventi “trainati”:

  • tutti gli interventi di efficientamento energetico per i quali è prevista la misura dell’ecobonus, effettuati congiuntamente agli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti, per i quali il “Superbonus” spetta nei limiti di detrazione o di spesa previsti dalle disposizioni del Decreto Legge n. 63 del 2013 per ciascun intervento;
  • l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici e l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici, effettuata congiuntamente agli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti o ad interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico;
  • l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici effettuata congiuntamente agli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti.

Il “Superbonus” trova applicazione se gli interventi assicurino, nel loro complesso, il miglioramento di due classi energetiche oppure, se non possibile in quanto l’edificio o l’unità immobiliare è già nella penultima classe, il conseguimento della classe energetica più elevata. Gli interventi, inoltre, devono essere effettivamente conclusi.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che, affinché gli interventi “trainati” si considerino effettuati congiuntamente agli interventi “trainanti” ammessi al “Superbonus”, è necessario che le date delle spese sostenute per gli interventi “trainati” siano ricomprese nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi “trainanti”.

Quindi, affinché possa trovare applicazione la detrazione del “Superbonus”, è necessario che le spese per gli interventi “trainanti” siano sostenute nel periodo di vigenza dell’agevolazione in questione e che le spese per gli interventi “trainati” siano sostenute nel periodo di vigenza dell’agevolazione e nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi “trainanti”.

Il miglioramento energetico deve risultare da un Attestato di Prestazione Energetica relativo alla situazione prima e dopo l’intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

Con riferimento al caso specifico, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che la detrazione del 110 % deve riferirsi ai singoli interventi che sono ammessi all’agevolazione e deve essere suddivisa tra i soggetti detentori o possessori dell’immobile che partecipano alle spese in ragione dell’onere da ciascuno effettivamente sostenuto e documentato.

Se vengono effettuati sullo stesso immobile più interventi agevolabili, il limite massimo di spesa detraibile sarà dato dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati sull’immobile.

Con riferimento specifico agli interventi di riqualificazione energetica indicati nell’articolo 1, comma 344, della Legge n. 296 del 2006 (la norma richiamata dal contribuente istante), questi sono tutti gli interventi che incidono sulla prestazione energetica dell’edificio, realizzando la maggiore efficienza energetica richiesta dalla disciplina in materia. Non vi è una distinzione tra interventi “trainanti” e interventi “trainati” come nella disciplina del “Superbonus”. Si tratta di interventi da considerare in sé e per sé, non in combinazione con altri interventi.

Pertanto, nel caso sottoposto dall’istante, il “Superbonus” non spetta sulle spese per l’intervento di riqualificazione energetica globale del fabbricato, dovendo questo essere considerato, come detto, come un intervento a sé stante.

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