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Novità Irpef - Ires
11 Maggio 2018

Individuate le ulteriori attività economiche soggette agli indici sintetici di affidabilità fiscale

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Con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 7 maggio 2018, sono state individuate le ulteriori attività economiche per le quali devono essere elaborati gli indici sintetici di affidabilità fiscale da applicare dall’anno d’imposta 2018.

Ricordiamo che la Manovra Correttiva del 2017 ha previsto che gli indici sintetici di affidabilità fiscale siano soggetti a revisione almeno ogni due anni dalla loro prima applicazione o dall’ultima revisione. Inoltre, con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, che deve essere emanato ogni anno, devono essere individuate le attività economiche per le quali devono essere elaborati gli indici o deve procedersi alla loro revisione.

Nel Provvedimento del 7 maggio 2018, sono riepilogate le tappe che hanno portato al Provvedimento medesimo:

  • con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 settembre 2017, è stato elaborato il programma delle elaborazioni relative a 70 indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili dal 2017;
  • con la Legge di Bilancio per il 2018, è stato previsto che gli indici sintetici di affidabilità fiscale troveranno applicazione dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018;
  • con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 23 marzo 2018, sono stati approvati 69 dei 70 indici sintetici di affidabilità fiscale indicati nel Provvedimento suddetto, che saranno applicati a partire dal periodo d’imposta 2018;
  • per l’indice sintetico di affidabilità fiscale relativo alle attività tecniche svolte dai geometri, previsto nel programma delle elaborazioni del Provvedimento del settembre del 2017, sono ancora in corso le attività di approfondimento e di confronto con le organizzazioni di categoria interessate;
  • la Commissione degli esperti, in una riunione del 28 marzo 2018, ha espresso parere favorevole rispetto alla proposta di elaborare, dal periodo d’imposta 2018, degli appositi indici sintetici di affidabilità fiscale “semplificati”, basati sui dati contabili e sull’elemento del personale, relativi alle attività economiche soggette attualmente ai parametri.

Nel Provvedimento, inoltre, è ricordato che la Commissione degli esperti, nelle riunioni del 14 dicembre 2017 e del 28 marzo 2018, ha espresso parere favorevole riguardo alle ulteriori attività economiche per le quali devono essere elaborati gli indici sintetici di affidabilità fiscale. Sulla base di tale parere favorevole, è stato, quindi, emanato il Provvedimento in questione, con il quale sono state individuate le attività economiche per le quali devono essere elaborati gli indici sintetici di affidabilità fiscale da applicare, a seguito di approvazione con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, dall’anno d’imposta 2018.

In particolare, sono previsti 105 indici sintetici di affidabilità fiscale:

  • 2 per le attività economiche del settore dell’agricoltura;
  • 22 per le attività economiche del settore delle manifatture;
  • 44 per le attività economiche del settore dei servizi;
  • 14 per le attività professionali;
  • 23 per le attività economiche del settore del commercio.

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