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23 Settembre 2016

Immobile estero da dichiarare: le regole per una corretta compilazione del quadro RW

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L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito, posto tramite interpello da una persona residente in Italia che possiede un immobile in Svizzera, riguardo alle regole da seguire per una corretta compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi. La risposta è stata riportata nella Risoluzione n. 77 del 16 settembre 2016.

La compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi assolve sia agli obblighi di monitoraggio fiscale, sia agli obblighi relativi alla liquidazione dell’IVAFE (imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero) e dell’IVIE (imposta sul valore degli immobili detenuti all’estero). I soggetti che non sono tenuti a versare l’IVAFE e l’IVIE devono comunque utilizzare i criteri di valorizzazione delle attività e degli investimenti esteri rilevanti ai fini dell’IVAFE e dell’IVIE, sia pur esclusivamente ai fini del monitoraggio fiscale.

L’Agenzia delle Entrate ha, inoltre, evidenziato che sono soggetti all’obbligo di monitoraggio fiscale tutti gli investimenti detenuti all’estero, anche se per essi sussista una capacità produttiva di reddito soltanto potenziale, come nel caso di immobili tenuti a disposizione che non producano effettivamente dei redditi imponibili.

Ai fini dell’IVIE, il valore dell’immobile è costituito dal costo di acquisto risultante dall’atto di acquisto e, in mancanza, dal valore di mercato rilevabile al termine dell’anno, o del periodo di detenzione dell’immobile, nel luogo nel quale è situato.

Inoltre, il controvalore in Euro degli investimenti e delle attività finanziarie espressi in valuta estera deve essere calcolato sulla base del provvedimento emanato ai fini dell’individuazione dei cambi medi mensili, con riferimento alla data di acquisto o alla data di determinazione del valore di mercato di tali attività.

Quindi, se il valore dell’immobile è determinato in base al costo indicato nell’atto di acquisto, si applicherà il cambio medio del mese nel quale è stato effettuato l’acquisto, individuato sulla base del relativo provvedimento di accertamento dei tassi di cambio. In tale ipotesi, il controvalore in Euro indicato nel quadro RW della dichiarazione dei redditi rimarrà invariato e non dovrà essere aggiornato annualmente secondo i diversi tassi di cambio.

Se il valore dell’immobile è determinato, invece, in base al valore di mercato rilevabile al termine dell’anno o del periodo di detenzione dell’immobile, si applicherà il cambio medio del mese nel quale ricade il suddetto termine, come indicato nel relativo provvedimento di accertamento dei tassi di cambio. In tale ipotesi, il controvalore in Euro indicato nel quadro RW della dichiarazione dei redditi dovrà essere aggiornato annualmente.

L’Agenzia delle Entrate ha, altresì, ricordato che il provvedimento di accertamento dei tassi di cambio è costituito, dall’entrata in vigore del Decreto del Ministero delle finanze del 28 dicembre 2000 (ossia dal 12 gennaio 2001), da un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. Anteriormente all’entrata in vigore del suddetto Decreto Ministeriale, invece, il provvedimento di accertamento dei tassi di cambio era costituito da un Decreto di competenza del Ministero delle finanze.

Pertanto, nel caso posto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate, nel quale l’immobile che deve essere dichiarato dal contribuente è stato acquistato nel dicembre del 1996, nel quadro RW della dichiarazione dei redditi dovrà essere indicato il costo di acquisto di tale immobile, espresso in franchi svizzeri, risultante dall’atto di acquisto e dovrà essere riportato il controvalore in Euro risultante dall’applicazione del cambio medio mensile indicato nel Decreto del Ministero delle finanze del 10 febbraio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 febbraio 1997.

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