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29 Novembre 2019

Errata applicazione del regime forfetario: se le nuove fatture sono rifiutate, non si ha credito per le ritenute

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Errata applicazione del regime forfetario. L’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti riguardo alle conseguenze di essa.

Lo ha fatto nella Risposta n. 499 del 26 novembre 2019 con la quale ha risposto al quesito presentato da un contribuente che, ritenendo erroneamente di avere i requisiti per applicare il regime forfetario, aveva emesso quattro fatture senza addebitare l’Iva e senza esporre la ritenuta d’acconto. Essendosi accorto dell’errore, l’istante aveva, poi, emesso delle note di variazione in diminuzione elettroniche a storno delle suddette fatture ed aveva emesso delle nuove fatture elettroniche, in sostituzione delle precedenti, che, però, erano state rifiutate dalla destinataria.

Il quesito sottoposto all’Agenzia delle Entrate riguarda la possibilità per l’istante di compensare, nella prossima dichiarazione dei redditi, il proprio credito per le ritenute d’acconto che non sono state versate dal sostituto d’imposta.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’errore commesso dall’istante può essere rettificato emettendo e trasmettendo al committente delle note di variazione in aumento, che vadano ad integrare le fatture originarie, addebitando a titolo di rivalsa l’Iva da versare all’Erario ed esponendo la ritenuta d’acconto. Oppure l’istante può rettificare l’errore commesso emettendo e trasmettendo al committente delle note di variazione in diminuzione a storno delle fatture originarie ed emettendo delle nuove fatture, in sostituzione delle precedenti, addebitando a titolo di rivalsa l’Iva da versare all’Erario ed esponendo la ritenuta d’acconto.

L’istante ha correttamente seguito la seconda soluzione e, pertanto, il rifiuto della committente rispetto alle nuove fatture non risulta avere alcuna giustificazione secondo quanto è stabilito nella normativa tributaria.

Con riguardo alla ritenuta d’acconto, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che la normativa in materia pone l’onere del versamento della ritenuta a carico del sostituto d’imposta. Nel caso in cui il sostituto ometta di versare le somme, per le quali ha comunque operato la ritenuta d’acconto, il sostituito non è tenuto in solido in sede di riscossione. Quindi, in presenza dell’omesso versamento della ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta, la responsabilità solidale del sostituito deve essere esclusa qualora sia documentato che quest’ultimo abbia effettivamente subito la ritenuta.

Anche in assenza di certificazione rilasciata dal sostituto d’imposta, il sostituito può scomputare dall’imposta sul reddito delle persone fisiche le ritenute subite sui redditi di lavoro autonomo o d’impresa, a condizione che sia in grado di documentare l’effettivo assoggettamento alla ritenuta d’acconto.

Nel caso specifico, però, l’Agenzia delle Entrate ha rilevato che la committente non ha operato le ritenute, dal momento che ha rifiutato, ingiustificatamente, le note di variazione in diminuzione emesse dall’istante a storno delle fatture originarie, nonché le nuove fatture, emesse in sostituzione delle precedenti, nelle quali è stata esposta la ritenuta d’acconto.

Pertanto, non avendo subito le ritenute d’acconto, l’istante non può vantare alcun credito ai fini dell’imposta sui redditi.

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