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12 Marzo 2021

Edificio in un chiostro ad uso pubblico: sì al bonus facciate

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Un nuovo quesito sottoposto all’Agenzia delle Entrate riguardo all’applicazione del “bonus facciate”.

A presentare l’istanza di interpello è una società a responsabilità limitata proprietaria di parte di un complesso monumentale. Si tratta di una struttura presente all’interno di un chiostro antico con una facciata che ne delimita un lato. In particolare, l’istante ha dichiarato che l’immobile in questione è posizionato in zona A ed è individuato, ai sensi delle norme di attuazione del Piano Regolatore Generale, come “Attrezzatura di quartiere”. Queste norme prevedono, altresì, che tali attrezzature siano pubbliche o assoggettate ad uso pubblico e, in quest’ultimo caso, i proprietari devono stipulare con l’Amministrazione Comunale un’apposita convenzione che ne disciplini l’uso.

Gli interventi effettuati sulla facciata dell’immobile possono beneficiare del cosiddetto bonus facciate?

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 154 del 5 marzo 2021, ha ricordato che la disciplina del “bonus facciate” prevede che sia applicata una detrazione fiscale per le spese documentate, sostenute negli anni 2020 e 2021, relative agli interventi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna di edifici esistenti situati nelle zone A o B.

La detrazione in questione può essere applicata sia ai soggetti residenti, che ai soggetti non residenti nel territorio italiano, purché sostengano le spese per l’esecuzione degli interventi che possono beneficiare dell’agevolazione ed a prescindere dalla tipologia di reddito della quale siano titolari. E’ necessario, inoltre, che i soggetti beneficiari possiedano o detengano l’immobile oggetto degli interventi in virtù di un titolo idoneo, al momento dell’avvio dei lavori o al momento in cui sono sostenute le spese per i lavori, se si tratta di un momento antecedente al momento dell’avvio dei lavori.

L’agevolazione riguarda gli interventi sull’involucro esterno visibile dell’edificio. Essa è riconosciuta nella misura del 90 % dell’intera spesa sostenuta ed effettivamente rimasta a carico del contribuente, senza un limite massimo di detrazione, né un limite massimo di spesa ammissibile.

L’Agenzia delle Entrate ha anche ricordato che, nella sua Circolare del 14 febbraio 2020, nella quale sono stati forniti i primi chiarimenti sulla disciplina in materia, è stato precisato che devono considerarsi escluse dall’agevolazione le spese sostenute per gli interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.

La conclusione espressa dall’Agenzia delle Entrate riguardo al caso specifico è che, se la porzione di immobile sulla quale sono effettuati gli interventi è visibile dal suolo ad uso pubblico ed è stipulata un’apposita convenzione con l’Amministrazione Comunale che ne disciplini l’uso, gli interventi in questione possono beneficiare del “bonus facciate”. E’ necessario, naturalmente, che siano rispettati anche gli ulteriori requisiti prescritti dalla normativa in materia.

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