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22 Novembre 2019

Eco e sisma bonus: i fornitori hanno ora i codici tributo per recuperare lo sconto praticato

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Con una Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 20 novembre 2019, sono stati istituiti i codici tributo che devono essere utilizzati dai fornitori per recuperare in compensazione gli sconti praticati in relazione alle detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica (cosiddetto “ECO BONUS”) e gli interventi  di riduzione del rischio sismico (cosiddetto “SISMA BONUS”).

A tal proposito, ricordiamo che il Decreto Legge n. 34 del 30 aprile 2019 (“Decreto Crescita 2019”) ha introdotto delle importanti modifiche alla disciplina delle detrazioni fiscali previste per gli interventi di riqualificazione energetica e di adozione delle misure antisismiche. In particolare, i soggetti beneficiari delle detrazioni in questione possono ora optare, in luogo dell’utilizzo diretto delle detrazioni medesime, per un contributo di pari ammontare che verrà concesso sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi.

Il fornitore, poi, recupera lo sconto applicato sotto forma di credito d’imposta che potrà utilizzare in compensazione nel modello F24, in cinque quote annuali di pari importo.

Il fornitore che ha effettuato gli interventi può anche decidere di cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi, i quali, però, non potranno effettuare ulteriori cessioni. E’ sempre esclusa la cessione ad istituti di credito o ad intermediari finanziari.

Nella Risoluzione è, altresì, ricordato che, con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 31 luglio 2019, sono state definite le modalità di attuazione di tale disciplina.

Quindi, per consentire ai fornitori ed agli eventuali cessionari l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta previsto dalla disciplina in questione sono stati istituiti i seguenti codici tributo:

  • il codice tributo “6908” con riferimento al recupero dello sconto praticato dal fornitore a titolo di “Eco Bonus”;
  • il codice tributo “6909” con riferimento al recupero dello sconto praticato dal fornitore a titolo di “Sisma Bonus”.

Tali codici tributo devono essere inseriti nella sezione “Erario” del modello F24, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna degli “importi a credito compensati” o, nel caso in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito d’imposta utilizzato, nella colonna degli “importi a debito versati”.

I crediti d’imposta che possono essere utilizzati in compensazione sono quelli risultanti dalle comunicazioni di esercizio dell’opzione per lo sconto che sono state inviate all’Agenzia delle Entrate dai soggetti che hanno diritto alle detrazioni. Il fornitore deve confermare l’esercizio dell’opzione e deve attestare l’effettuazione dello sconto.

Nel campo “anno di riferimento” del modello F24 deve essere indicato l’anno nel quale è utilizzabile la quota del credito d’imposta riconosciuto a fronte dello sconto praticato. L’Agenzia delle Entrate ha riportato anche un esempio in proposito: per gli sconti praticati nel corso del 2019, nel caso di utilizzo in compensazione della prima quota del credito d’imposta, nel modello F24 dovrà essere indicato l’anno 2019, mentre quando verrà utilizzata la seconda quota del credito dovrà essere indicato l’anno 2020. La quota di credito d’imposta che non è utilizzata in compensazione nell’anno di fruibilità può anche essere utilizzata negli anni successivi e dovrà comunque essere indicato, come anno di riferimento nel modello F24, l’anno originario di fruibilità.

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