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5 Luglio 2019

Il Decreto crescita è legge: le novità in materia di agevolazioni fiscali per interventi edilizi

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E’ stato convertito in legge il Decreto Legge n. 34 del 30 aprile 2019 (cosiddetto “Decreto crescita 2019”) recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi. La Legge di conversione è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 giugno 2019.

Il “Decreto crescita” prevede una serie di novità in ambito fiscale.

In particolare, qui evidenziamo:

  • GLI INCENTIVI PER LA VALORIZZAZIONE EDILIZIA (articolo 7 del Decreto Legge n. 34 del 2019). La nuova disposizione prevede che, fino al 31 dicembre 2021, ai trasferimenti di interi fabbricati a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che, entro i successivi dieci anni, provvedono alla demolizione e ricostruzione degli stessi o eseguono sugli stessi degli interventi di riqualificazione edilizia e procedono alla successiva alienazione, eventualmente anche a seguito di suddivisione in più unità immobiliari purché l’alienazione riguardi almeno il 75 % del volume dei nuovi fabbricati, si applicano l’imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 Euro ciascuna.
  • L’ESTENSIONE DEL SISMA BONUS (articolo 8 del Decreto Legge n. 34/2019). Il beneficio del “sisma bonus” è stato esteso agli interventi su immobili situati nelle zone a rischio sismico 2 e 3, mentre in precedenza l’agevolazione riguardava i soli immobili nelle zone a rischio sismico 1 (ossia nelle zone a rischio sismico altissimo).
  • LE MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELL’ECO BONUS E DEL SISMA BONUS (articolo 10 del Decreto Legge n. 34/2019). E’ previsto che i contribuenti che hanno diritto alle detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica e di adozione delle misure antisismiche possano optare, invece dell’utilizzo diretto delle detrazioni medesime, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha eseguito gli interventi e rimborsato a quest’ultimo sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo. I fornitori possono a loro volta cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi, rimanendo esclusa la possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi e con esclusione della possibilità di cessione in favore di istituti di credito ed intermediari finanziari.
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