Nella Risoluzione n. 22 del 12 marzo 2018, l’Agenzia delle Entrate ha riportato la risposta ad un interpello riguardo alla detrazione per lavori antisismici eseguiti su immobili destinati alla locazione.
In particolare, la società istante ha dichiarato di effettuare degli interventi di miglioramento sismico sull’edificio di sua proprietà, situato in zona sismica 3, per ottenere la riduzione di due classi di rischio sismico. A seguito della ristrutturazione effettuata sull’edificio, una parte di esso verrà destinata ad abitazioni ad uso residenziale, mentre la restante parte continuerà ad essere occupata da uffici. Comunque, entrambe le tipologie di immobili saranno destinate a locazione e non più all’uso diretto da parte della società istante.
Il quesito posto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate riguarda la possibilità di applicare la detrazione fiscale per l’adozione delle misure antisismiche anche se gli immobili risultanti dalla ristrutturazione sono destinati a locazione abitativa e commerciale e non all’utilizzo diretto ai fini produttivi da parte della società istante.
L’Agenzia delle Entrate ha affermato che possono usufruire della detrazione fiscale in questione anche i soggetti Ires che sostengono le spese per gli interventi che possono beneficiare di tale agevolazione, se le spese sono rimaste a loro carico ed i soggetti possiedono o detengono l’immobile in base ad un titolo idoneo.
Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto che l’ambito di applicazione dell’agevolazione fiscale deve essere inteso in senso ampio. La normativa, infatti, intende favorire la messa in sicurezza degli edifici per garantire l’integrità delle persone prima ancora del patrimonio.
La conclusione espressa dall’Agenzia delle Entrate è, pertanto, che la detrazione fiscale per l’adozione di misure antisismiche (cosiddetto “sismabonus”) possa essere riconosciuta anche per gli interventi riguardanti immobili posseduti da società e non utilizzati direttamente, ma destinati alla locazione.