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19 Aprile 2019

Detrazione ecobonus+sismabonus: ammessa la cessione del credito a soci lavoratori della ditta sub-appaltatrice

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E’ stato sottoposto all’esame dell’Agenzia delle Entrate un quesito relativo alla cedibilità del credito d’imposta corrispondente alla detrazione fiscale prevista per gli interventi di riqualificazione energetica e di adozione di misure antisismiche.

La società istante ha acquistato da un condominio un credito fiscale derivante da interventi che riguardano congiuntamente la riduzione del rischio sismico e la riqualificazione energetica. Si tratta del credito derivante dall’agevolazione del cosiddetto “sismabonus + ecobonus”, ossia dalla nuova agevolazione introdotta dalla Legge di Bilancio per il 2018 che consente una detrazione fiscale dell’80-85 % per i condomini che eseguono degli interventi di miglioramento sismico contestualmente ad interventi di risparmio energetico.

La società istante intende cedere il credito in questione direttamente ai soci lavoratori artigiani dell’impresa edile sub-appaltatrice. Infatti, parte dei lavori che verranno realizzati nel condominio saranno subappaltati ad un’impresa senza dipendenti, che svolge la propria attività tramite i soci lavoratori. Si tratta di soggetti distinti dall’impresa che sono comunque collegati ad essa.

L’istante ha chiesto all’Agenzia delle Entrate la conferma che i soci lavoratori possano essere ricompresi tra i soggetti collegati all’operazione e che, quindi, possano essere cessionari del credito corrispondente alla detrazione fiscale.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 109 del 18 aprile 2018, ha ricordato che, per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico ed alla riqualificazione energetica, spetta una detrazione nella misura dell’80 %, nel caso in cui gli interventi determino il passaggio ad una classe di rischio inferiore, o nella misura dell’85 %, nel caso in cui gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a 136.000 Euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.

L’Agenzia delle Entrate, inoltre, ha precisato che le agevolazioni “ecobonus” e “sisma bonus” sono alternative all’agevolazione che rileva nel caso specifico, ossia quella del cosiddetto “sismabonus + ecobonus”.

Nell’ambito dei chiarimenti che sono stati forniti in riferimento alla cedibilità del credito corrispondente alle detrazioni “ecobonus” (Circolare n. 11 del 2018), è stato precisato che tale cedibilità è limitata ad una sola cessione successiva a quella originaria.

Inoltre, i soggetti in favore dei quali può essere effettuata la cessione del credito sono:

  • i fornitori di beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi per i quali è prevista l’agevolazione;
  • altri soggetti privati, intendendosi per tali soggetti, oltre alle persone fisiche, anche i soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo o d’impresa, anche in forma associata (quindi, anche società ed enti);
  • banche ed intermediari finanziari, nelle sole ipotesi di cessioni del credito effettuate dai soggetti che ricadono nella “no tax area“.

In merito agli “altri soggetti privati”, è stato precisato che devono intendersi i soggetti diversi dai fornitori che sono comunque collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione fiscale.

Con la successiva Circolare n. 17 del 2018, l’Agenzia delle Entrate ha esteso la valenza interpretativa dei chiarimenti forniti in riferimento all’agevolazione “ecobonus” anche all’agevolazione del “sisma bonus”.

Inoltre, è stata affrontata la questione specifica della cessione del credito corrispondente alla detrazione fiscale in favore di sub-appaltatori che presentano un collegamento con gli interventi agevolabili. In particolare, è stato riconosciuto che, nel caso in cui il fornitore del servizio si avvalga di un sub-appaltatore per l’esecuzione dell’opera, la cessione del credito può essere effettuata anche in favore di quest’ultimo o, ancora, in favore del soggetto che ha fornito i materiali per eseguire l’opera, trattandosi comunque di soggetti collegati con l’intervento e, quindi, con il rapporto che ha dato origine alla detrazione fiscale.

L’Agenzia delle Entrate ha affermato che il collegamento necessario per la cedibilità del credito è presente anche nel caso di soci lavoratori dell’impresa edile sub-appaltatrice dei lavori.

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha espressamente riconosciuto che le medesime conclusioni sono applicabili alla cessione della detrazione “sismabonus + ecobonus” (e, quindi, al caso specifico), trattandosi di un’agevolazione alternativa allo “ecobonus” ed al “sisma bonus”. Le detrazioni hanno, infatti, gli stessi presupposti per l’applicazione e la medesima funzione incentivante.

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