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2 Ottobre 2014

Deduzione delle spese di emissione delle obbligazioni e dei titoli similari: si può applicare il principio di cassa

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Nella Circolare n. 29 del 26 settembre 2014, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle modalità di deduzione delle spese di emissione delle cambiali finanziarie, delle obbligazioni e dei titoli similari, che rientrano nell’ambito di applicazione del Decreto Legislativo n. 239 del 1° aprile 1996. 

Il Decreto Legislativo in questione era riservato in origine alle obbligazioni ed ai titoli similari emessi dalle banche e dalle società quotate ed ai titoli pubblici.

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che l’articolo 32 del Decreto Legge n. 83 del 22 giugno 2012 (cosiddetto “Decreto crescita”) ha modificato notevolmente il regime civilistico e fiscale degli interessi degli strumenti finanziari che possono essere emessi dalle imprese di piccole e medie dimensioni.

Infatti, in virtù di tale provvedimento normativo, il Decreto Legislativo suddetto ha trovato applicazione anche agli interessi ed agli altri proventi delle obbligazioni, dei titoli similari e delle cambiali emessi da società con azioni non negoziate, a condizione che tali strumenti siano negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione degli Stati membri dell’Unione Europea o degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, inclusi nella white list.

Un ulteriore intervento normativo (articolo 21, comma 1, del Decreto Legge n. 91 del 24 giugno 2014) ha previsto, inoltre, l’estensione del regime disciplinato dal Decreto Legislativo n. 239 del 1996 anche alle obbligazioni, ai titoli similari ed alle cambiali finanziarie, non quotati, emessi da società con azioni non negoziate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione suddetti, purché detenuti esclusivamente presso investitori qualificati.

Ciò che qui rileva maggiormente è che l’articolo 32 del Decreto Legge n. 83 del 2012 ha anche stabilito che le spese di emissione delle cambiali finanziarie, delle obbligazioni e dei titoli similari, assoggettati alla disciplina di cui al Decreto Legislativo n. 239 del 1° aprile 1996, sono deducibili nell’esercizio nel quale sono sostenute indipendentemente dal criterio di imputazione a bilancio.

L’Agenzia delle Entrate ha, quindi, evidenziato che tale norma prevede l’applicazione del principio di cassa agli oneri in questione, consentendone la deduzione in via anticipata, rispetto all’imputazione in conto economico.

Nella Circolare, è, altresì, chiarito che la disposizione riguarda non soltanto le piccole e medie imprese che emettono strumenti obbligazionari, ma anche i cosiddetti “grandi emittenti”, ossia le banche e le società con azioni negoziate, con riferimenti ai titoli emessi successivamente all’entrata in vigore del Decreto Legge n. 83 del 2012.

Tale deducibilità per cassa, però, secondo quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate, non è un obbligo, ma una facoltà.

Con tale norma, infatti, non viene superato in modo assoluto il criterio generale di deducibilità per competenza delle spese di emissione.

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