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Novità Irpef - Ires
10 Giugno 2016

Deducibilità dei compensi degli amministratori delle s.r.l. Sempre necessaria una delibera specifica

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La Corte di Cassazione, nell’Ordinanza n. 11779 dell’8 giugno 2016, si è pronunciata riguardo ad una controversia originata dagli avvisi di accertamento emessi nei confronti di una società a responsabilità limitata per la ripresa a tassazione dell’Ires, dell’Irap e dell’Iva, a seguito della contestazione della deducibilità del compenso corrisposto agli amministratori della società contribuente.

Mancava, infatti, una specifica delibera assembleare in proposito.

La Commissione Tributaria Regionale, confermando la pronuncia di primo grado, aveva annullato gli avvisi di accertamento. Evidenziava, in particolare, che la società contribuente era una società di capitali a ristretta base (soltanto due soci ed amministratori) e che l’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio avrebbe potuto trattare anche argomenti non espressamente inseriti all’ordine del giorno.

La Corte di Cassazione ha, al contrario, sostenuto le ragioni dell’Agenzia delle Entrate. In particolare, la Suprema Corte ha ricordato che, qualora la determinazione della misura del compenso degli amministratori di società di capitali non sia stabilita nell’atto costitutivo, è necessaria un’esplicita delibera assembleare che non può considerarsi implicita nella delibera di approvazione del bilancio.

Secondo la giurisprudenza costante della Cassazione, l’approvazione del bilancio della società, pur se contenente la voce relativa ai compensi degli amministratori, non è idonea ai fini della deducibilità dei compensi medesimi, a meno che un’assemblea convocata solo per l’approvazione del bilancio non abbia espressamente discusso ed approvato la proposta di determinazione dei compensi degli amministratori.

La Suprema Corte ha evidenziato come la CTR non si sia uniformata ai principi suddetti, in quanto ha riconosciuto quali costi deducibili della società i compensi corrisposti agli amministratori, ammettendo che tali compensi avrebbero potuto essere genericamente inseriti nella delibera di approvazione del bilancio. I Giudici di secondo grado non hanno in alcun modo verificato che la questione dei compensi degli amministratori sia stata effettivamente esaminata in sede di bilancio e che vi sia stata un’approvazione specifica della proposta di determinazione dei compensi agli amministratori.

La Cassazione ha, quindi, annullato la pronuncia della Commissione Tributaria Regionale ed ha rinviato la controversia ad altra sezione della CTR, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

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