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3 Aprile 2020

Decreto Cura Italia e sospensione dei termini: gli effetti su accordi preventivi e Patent box

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Nella Circolare n. 7 del 27 marzo 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti ed indicazioni operative riguardo alla trattazione delle istanze di accordo preventivo per le imprese che svolgono attività internazionale e di determinazione del reddito agevolabile ai fini del “Patent Box”, alla luce delle nuove misure introdotte dal Decreto “Cura Italia”.

La disciplina adottata nel nostro tempo di emergenza Coronavirus ha determinato la sospensione dei termini relativi agli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale, alle rettifiche in diminuzione del reddito in applicazione della disciplina sui prezzi di trasferimento ed alle procedure di accordo preventivo connesse all’utilizzo di determinati beni immateriali (procedure del cosiddetto “Patent Box”).

Tutti questi termini ancora pendenti alla data dell’8 marzo 2020 sono sospesi fino al 31 maggio 2020 e riprenderanno, quindi, a decorrere dal 1° giugno 2020.

Nel periodo di sospensione le istanze di accordo preventivo unilaterali, bilaterali o multilaterali possono essere inviate per via telematica attraverso la Posta Elettronica Certificata o anche, nel caso di soggetti non residenti che non sono domiciliati nel nostro territorio, tramite posta elettronica ordinaria. In questi casi, i termini per le risposte dell’Agenzia delle Entrate inizieranno a decorrere dal 1° giugno 2020.

Nel periodo di sospensione dei termini è possibile, altresì, presentare istanze di Patent Box esclusivamente per via telematica utilizzando l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata della Direzione Centrale, Regionale o Provinciale territorialmente competente in base al domicilio fiscale del contribuente.

In questo quadro generale, sono forniti chiarimenti ed indicazioni riguardo agli specifici effetti della sospensione ed alle modalità da seguire per la prosecuzione delle attività anche nel periodo della sospensione.

In particolare, un paragrafo è dedicato agli effetti della sospensione dei termini rispetto alle procedure di accordo preventivo in corso ed un paragrafo è dedicato all’attività che può essere portata avanti dagli Uffici dell’Agenzia delle Entrate nonostante la sospensione dei termini delle istanze di accordo.

Riguardo a questo secondo aspetto, è consentito, ad esempio, che il contribuente e l’Agenzia delle Entrate forniscano le risposte o compiano gli atti previsti dalle procedure, senza che questo comporti in generale la rinuncia ai benefici della sospensione dei termini prevista dal Decreto “Cura Italia”. Inoltre, è possibile proseguire l’interlocuzione tra gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate competenti ed i contribuenti, nell’ottica della collaborazione e della buona fede.

A tal proposito, sono state richiamate le indicazioni già fornite in precedenza dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 6 del 23 marzo 2020 riguardo alle modalità di gestione del contraddittorio a distanza, con preferenza dell’utilizzo da parte dei contribuenti della Posta Elettronica Certificata rispetto alla posta elettronica ordinaria.

E’, infine, precisato, se ve ne fosse bisogno, che durante tutto il periodo dell’emergenza non è consentito l’accesso alle sedi di svolgimento delle attività d’impresa.

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