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27 Marzo 2020

Decreto Cura Italia e sospensione dei termini: gli effetti sull’accertamento con adesione

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L’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 6 del 23 marzo 2020, ha fornito alcuni chiarimenti riguardo alla sospensione dei termini delle attività di controllo da parte degli uffici dell’Amministrazione finanziaria e dei termini processuali, disposta dal Decreto “Cura Italia” a seguito dell’emergenza Coronavirus.

In particolare, nella Circolare, l’Agenzia delle Entrate si è occupata degli effetti di questa sospensione sullo svolgimento dei procedimenti di accertamento con adesione.

In caso di istanza di accertamento con adesione presentata dal contribuente, a seguito della notifica di un avviso di accertamento, trova applicazione la sospensione dei termini di impugnazione dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 come prevista dal Decreto “Cura Italia” (articolo 83 del Decreto Legge n. 18 del 2020). Trova anche applicazione la sospensione del termine di impugnazione per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza del contribuente prevista in via ordinaria.

L’Agenzia delle Entrate ha anche evidenziato che, qualora vi sia un interesse condiviso a svolgere comunque il procedimento di accertamento con adesione, è possibile procedere, purché sempre nel rispetto dell’esigenza di tutelare la salute dei dipendenti e dei cittadini di importanza primaria in questo periodo di emergenza.

Quindi, il procedimento dovrà essere gestito a distanza e dovranno essere osservate le seguenti indicazioni:

  • il contribuente o il suo rappresentante dovranno consentire la loro identificazione mediante l’invio, tramite Posta Elettronica Certificata o mail ordinaria, di copia del documento d’identità;
  • nella suddetta comunicazione inviata tramite Pec o posta elettronica ordinaria dovrà essere indicato il numero e l’intestazione dell’utenza telefonica o dell’eventuale strumento di videoconferenza da utilizzare per il contraddittorio;
  • il contraddittorio si svolgerà tramite telefonata o videoconferenza;
  • dovrà essere redatto un verbale del contraddittorio, con indicazione specifica delle modalità secondo le quali si è svolto;
  • il file contenente il verbale dovrà essere inviato al contribuente o al suo rappresentante al fine di condividerlo così che possano essere rilevati eventuali errori;
  • il file ricevuto dall’ufficio dovrà essere stampato e sottoscritto da parte del contribuente o del suo rappresentante;
  • la scansione del verbale sottoscritto dovrà essere inviata nuovamente all’Ufficio dell’Amministrazione finanziaria tramite posta elettronica ordinaria o Pec con allegata copia del documento d’identità di colui che ha sottoscritto il verbale;
  • il file dovrà essere stampato e sottoscritto anche dal verbalizzante dell’Ufficio;
  • il verbale sottoscritto e protocollato dovrà essere inviato tramite Pec o posta elettronica ordinaria al contribuente o al suo rappresentante;
  • le operazioni di sottoscrizione potranno avvenire anche mediante utilizzo della firma digitale.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che le indicazioni che precedono possono essere adattate anche ai procedimenti di accertamento con adesione avviati dall’Amministrazione finanziaria, tramite invito al contribuente, o di istanza di adesione riferita a un processo verbale di constatazione presentata dal contribuente, così come ai procedimenti di adesione ai fini delle altre imposte indirette. Più in generale, si tratta di indicazioni che possono essere adattate ad ogni altro procedimento tributario che richieda la partecipazione o l’intesa con il contribuente.

E’ precisato, infine, che è escluso dalla sospensione il decorso del termine di 20 giorni dalla redazione dell’atto entro il quale occorre versare le somme dovute per effetto dell’accertamento con adesione.

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