L’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 57 dell’8 giugno 2015, ha risposto ad un quesito, posto tramite interpello, da una società che aveva effettuato, nel bilancio relativo all’esercizio chiusosi il 31 dicembre 2013, una correzione di errori contabili commessi in precedenti esercizi.
In particolare, il quesito riguarda la possibilità di applicare, al caso specifico, relativo all’anno 2008, la procedura prevista dalla Circolare n. 31 del 2013 che consente di rappresentare all’Amministrazione finanziaria l’esistenza di elementi negativi di reddito non dedotti in precedenza.
Tale procedura è applicabile limitatamente ai periodi d’imposta ancora suscettibili di accertamento al momento della scadenza dei termini di presentazione della dichiarazione.
La società istante ha rappresentato che il periodo d’imposta 2008 era ancora suscettibile di accertamento, ai sensi del terzo comma dell’articolo 43, del D.P.R. n. 600 del 1973, in quanto erano stati rilevati dei fatti con obbligo di denuncia penale che determinavano il raddoppio dei termini per l’accertamento.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che, nella disciplina relativa alla correzione degli errori contabili, il termine dell’accertamento deve intendersi come il termine ordinario previsto dal primo comma dell’articolo 43 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, ossia il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello nel quale è stata presentata la dichiarazione.
Non assume rilevanza, invece, il maggiore termine previsto dal terzo comma del medesimo articolo. Il raddoppio dei termini è, infatti, finalizzato esclusivamente a garantire all’Amministrazione finanziaria la possibilità di utilizzare elementi istruttori emersi nel corso delle indagini condotte dall’autorità giudiziaria in sede penale, per un periodo di tempo più ampio rispetto ai tempi dell’accertamento.
Analoga esigenza non si può ritrovare nel caso del contribuente che intenda correggere la dichiarazione oltre i termini ordinari quando siano prorogati per la configurabilità di un reato.
La conclusione espressa dall’Agenzia delle Entrate è, quindi, che la società istante, pur in presenza della segnalazione di un reato, non possa utilizzare la procedura prevista dalla Circolare n. 31 del 2013 per il periodo d’imposta 2008. Il raddoppio dei termini, infatti, opera soltanto in favore dell’Amministrazione finanziaria.