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15 Novembre 2019

Contratto misto: se non vi sono modifiche sostanziali, si può applicare il regime forfetario

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L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un nuovo quesito relativo alle cause ostative all’applicazione del regime forfetario.

La società istante ha adottato una forma particolare di contratto, il “contratto misto”, mediante il quale la società medesima attiva, in capo alla stessa persona, sia un rapporto di lavoro subordinato part-time a tempo indeterminato, sia un rapporto di lavoro autonomo, previa iscrizione del lavoratore all’Albo dei consulenti finanziari.

Al rapporto di lavoro subordinato, vengono applicate le regole del contratto collettivo nazionale di lavoro del Credito e la disciplina del rapporto di lavoro dipendente, sia per quanto riguarda gli aspetti normativi, che per quanto riguarda quelli retributivi. Rispetto al rapporto di lavoro autonomo, invece, è prevista l’applicazione di una remunerazione a provvigione in base agli affari conclusi ed è soggetto alla certificazione dei contratti di lavoro. Con la certificazione si attesta, per ciascun soggetto, che il contratto di lavoro autonomo ha i requisiti previsti per la normativa in materia e che il contestuale contratto di lavoro subordinato è distinto ed indipendente rispetto al contratto di lavoro autonomo.

Il quesito sottoposto all’Agenzia delle Entrate riguarda l’operatività della nuova causa ostativa prevista dalla Legge di Bilancio per il 2019, con riferimento all’applicabilità del regime forfetario in presenza di un rapporto di lavoro dipendente. L’istanza è stata posta dalla società in qualità di sostituto d’imposta tenuto ad osservare le disposizioni in materia di ritenute d’acconto con riferimento ai compensi corrisposti per l’attività di consulente finanziario.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 484 del 13 novembre 2019, ha ricordato che, in virtù della modifica normativa, non possono avvalersi del regime forfetario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro. Questa regola è stata introdotta dalla Legge di Bilancio per il 2019 al fine di evitare un incentivo indiretto alla trasformazione di rapporto di lavoro dipendente in altre forme contrattuali che possono godere del regime fiscale agevolato.

In proposito, l’Agenzia delle Entrate ha anche richiamato la propria Circolare del 10 aprile 2019 nella quale è stato precisato che, nella particolare ipotesi in cui, prima dell’entrata in vigore della disposizione che prevede la nuova causa ostativa, il contribuente conseguiva sia redditi di lavoro autonomo o d’impresa, sia redditi di lavoro dipendente o assimilati nei confronti del medesimo datore di lavoro, la causa ostativa non trova applicazione se i due rapporti di lavoro persistono senza modifiche sostanziali per l’intero periodo di sorveglianza.

In questi casi, infatti, non si verifica quella trasformazione dell’attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo che si è voluto evitare con l’introduzione della causa ostativa all’applicazione del regime forfetario, in quanto rimane immutato l’assetto negoziale antecedente alla novità normativa.

Con riferimento al caso specifico, rispetto ai contratti misti stipulati dalla società istante successivamente all’introduzione della nuova causa ostativa, ma in virtù di un accordo sindacale antecedente all’entrata in vigore della modifica normativa, l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto che, qualora non vi sia un preesistente rapporto di lavoro dipendente e l’utilizzo di tale “contratto misto” non determini delle artificiose trasformazioni di attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo, la causa ostativa in questione non trova applicazione.

Se, invece, nel corso della durata del contratto, il duplice rapporto di lavoro dovesse subire delle modifiche sostanziali, volte a trasferire una quota di redditi percepiti dalla categoria dei redditi di lavoro dipendente a quella dei redditi di lavoro autonomo, la causa ostativa troverebbe applicazione, con conseguente fuoriuscita della società istante dal regime forfetario nel periodo d’imposta successivo a quello nel quale si verifica la modifica sostanziale.

Qualora, poi, l’attività di lavoro autonomo descritta nell’istanza di interpello dovesse essere un’attività riconducibile, ai fini fiscali, ad un rapporto di lavoro da cui trarre reddito di lavoro dipendente o assimilato a quello di lavoro dipendente il regime forfetario non potrà, in ogni caso, trovare applicazione.

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