L’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 15 del 23 marzo 2016, ha fornito alcune indicazioni in merito alla comunicazione che deve essere effettuata dai sostituti d’imposta al fine della ricezione, per via telematica, dei dati relativi ai risultati contabili dei modelli 730 dei propri dipendenti.
Nella Risoluzione, è ricordato che il Decreto Legislativo n. 175 del 21 novembre 2014, all’articolo 2, ha previsto che:
- i sostituti d’imposta debbano trasmettere, per via telematica, all’Agenzia delle Entrate, entro il 7 marzo, le certificazioni uniche dei redditi erogati nel periodo d’imposta precedente, rilasciate ai percipienti entro il 28 febbraio;
- i sostituti d’imposta debbano comunicare, entro il 7 marzo, la scelta della sede telematica presso la quale intendono ricevere i modelli 730-4 (ossia i risultati contabili dei modelli 730).
Nella Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, è precisato che il quadro CT della certificazione unica è riservato ai sostituti d’imposta che non hanno presentato, dal 2011, il modello apposito per la comunicazione relativa alla scelta della sede telematica presso la quale intendono ricevere i risultati contabili dei modelli 730 dei loro dipendenti, e che devono presentare almeno una certificazione dei redditi di lavoro dipendente.
Secondo quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate, successivamente al 14 marzo non sarà più possibile inserire nella certificazione unica il quadro CT.
Per quanto riguarda i sostituti d’imposta che dal 2011 non hanno presentato l’apposito modello e non hanno trasmesso il quadro CT nella certificazione unica, questi devono utilizzare il modello CSO (“Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate”). Il modello in questione è disponibile gratuitamente in formato elettronico sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, insieme alle istruzioni ed alle specifiche tecniche per la trasmissione, recentemente modificate.
Tale modello deve essere trasmesso tramite i servizi telematici, direttamente dai sostituti d’imposta o tramite un intermediario incaricato della trasmissione telematica delle dichiarazioni.
Il modello deve essere utilizzato anche dai sostituti d’imposta che intendono comunicare una variazione nei dati già comunicati, dal 2011, tramite modello CSO o tramite il quadro CT della certificazione unica del 2015 o del 2016.
Se si intendono variare dei dati già trasmessi tramite modello CSO, dovrà essere indicato il numero di protocollo attribuito nell’ultima comunicazione trasmessa dal sostituto d’imposta, che si intende variare. Se, invece, si intendono variare i dati trasmessi con il quadro CT della certificazione unica deve essere indicato il numero di protocollo dell’ultimo file, contenente il quadro in questione, che sia stato validamente presentato.
Nella Risoluzione, è precisato che i predetti numeri di protocollo possono essere rintracciati sia nelle ricevute di trasmissione, sia nel cassetto fiscale del sostituto d’imposta. I dati in questione possono anche essere richiesti presso un ufficio dell’Agenzia delle Entrate.
Per quanto riguarda la trasmissione del modello CSO, questa deve essere effettuata entro il 22 aprile 2016. Le comunicazioni effettuate successivamente verranno acquisite per i modelli 730-4 del 2017.
Le comunicazioni di variazione dei dati, invece, potranno essere trasmesse fino al 27 maggio 2016. Le informazioni contenute nelle comunicazioni di variazione trasmesse successivamente a tale termine verranno prese in considerazione in riferimento ai modelli 730-4 del 2017.