L’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 33 del 25 marzo 2015, ha fornito alcuni chiarimenti sulla comunicazione della sede telematica dove i sostituti d’imposta intendono ricevere i risultati contabili dei modelli 730.
L’Agenzia delle Entrate ha, in primo luogo, evidenziato che l’articolo 2 del “Decreto semplificazioni” (Decreto Legislativo n. 175 del 21 novembre 2014), accanto alla nuova dichiarazione dei redditi precompilata, ha previsto anche che i sostituti d’imposta devono comunicare la scelta della sede telematica entro il 7 marzo, unitamente alla trasmissione delle Certificazioni Uniche.
Quindi, è stato ricordato che, a tale scopo, nelle Certificazioni Uniche è stato inserito il quadro CT che deve essere compilato dai sostituti d’imposta che non hanno presentato, dal 2011, l’apposito modello, per la comunicazione relativa alla ricezione in via telematica dei dati dei modelli 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, e che trasmettono almeno una certificazione dei redditi di lavoro dipendente.
Nel caso di più invii da parte del sostituto d’imposta, verranno prese in considerazione la sede telematica e le altre informazioni contenute nel quadro CT dell’ultimo invio effettuato.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che comunque saranno presi in considerazione i dati contenuti nell’ultimo invio purché effettuato entro il 12 marzo. Infatti, sono stati riconosciuti cinque giorni dalla scadenza originaria del 7 marzo per trasmettere delle nuove comunicazioni a correzione o ad integrazione di quelle già trasmesse.
Riguardo ai sostituti d’imposta che non hanno presentato, a partire dal 2011, l’apposito modello e che non hanno trasmesso neanche il quadro CT o lo hanno trasmesso per la prima volta successivamente al 12 marzo 2015, questi dovranno utilizzare il modello “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate” (anche detto, modello CSO), disponibile gratuitamente nel sito internet dell’Agenzia.
Tale modello dovrà essere utilizzato anche nel caso in cui i sostituti d’imposta intendano variare i dati già comunicati in precedenza con il modello CSO o con il quadro CT della Certificazione Unica.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che nella comunicazione CSO devono essere indicati il numero di protocollo dell’ultimo modello 770 Semplificato presentato dal sostituto nell’anno precedente a quello di inoltro della comunicazione ed il numero di protocollo della comunicazione trasmessa dal sostituto d’imposta che si intende variare, in caso di comunicazione di variazione di dati già trasmessi.
I numeri di protocollo in questione possono essere ricavati dalle ricevute di trasmissione, ma anche dal cassetto fiscale del sostituto d’imposta.
E’ stato, altresì, ricordato che la comunicazione in questione deve essere trasmessa mediante i servizi telematici, direttamente o tramite un intermediario incaricato della trasmissione telematica delle dichiarazioni.
Inoltre, è stato precisato che, a partire dal 23 marzo 2015, sarà possibile trasmettere la comunicazione tramite il modello CSO. La possibilità di effettuare la trasmissione di tale comunicazione, infatti, era stata temporaneamente sospesa per dare spazio alla ricezione delle Certificazioni Uniche.
I sostituto d’imposta che non hanno presentato il modello CSO dal 2011 e che non hanno trasmesso il quadro CT entro il 12 marzo 2015, dovranno effettuare la comunicazione tramite modello CSO entro il 15 aprile 2015.
Infine, in caso di variazione dei dati contenuti in precedenti comunicazioni, le nuove informazioni saranno prese in considerazione per i modelli 730 del 2015, se il modello CSO sarà trasmesso entro il 25 maggio 2015. Altrimenti le nuove informazioni saranno prese in considerazione per i modelli 730 del 2016.