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Novità Irpef - Ires
15 Settembre 2017

Cedolare secca: sì al ravvedimento operoso in caso di omessa o tardiva comunicazione della proroga

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L’Agenzia delle Entrate ha fornito diversi chiarimenti riguardo all’applicazione delle disposizioni relative al regime di tassazione della cedolare secca, soprattutto per quanto riguarda l’ipotesi della tardiva o omessa comunicazione della proroga del contratto di locazione soggetto a tale regime.

Nella Risoluzione n. 115 del 1° settembre 2017, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, con le nuove regole introdotte dal Decreto fiscale del 2016, l’omessa o tardiva presentazione della comunicazione della proroga del contratto di locazione non comporta la revoca dell’opzione per la cedolare secca, esercitata in sede di registrazione del contratto medesimo o nelle annualità successive, se il contribuente mantiene comunque un comportamento coerente con la volontà di mantenere l’opzione, effettuando i relativi versamenti e compilando l’apposito quadro della dichiarazione dei redditi.

In caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga o alla risoluzione del contratto di locazione per il quale è stata esercitata l’opzione per la cedolare secca, entro trenta giorni dal verificarsi dell’evento, è comunque dovuta la sanzione nella misura fissa di 100 Euro o di 50 Euro se la comunicazione è presentata con un ritardo non superiore a trenta giorni.

L’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto espressamente che a tale sanzione è applicabile l’istituto del ravvedimento operoso.

Se la comunicazione della proroga e/o della risoluzione del contratto di locazione soggetto alla cedolare secca avviene con un ritardo non superiore a 30 giorni, la sanzione base di 50 Euro è ridotta in base alle percentuali previste per il ravvedimento operoso a seconda del giorno in cui viene eseguito il ravvedimento medesimo.

Se, invece, la comunicazione della proroga e/o della risoluzione del contratto di locazione soggetto alla cedolare secca avviene con un ritardo superiore a 30 giorni, la sanzione base sarà di 100 Euro e ad essa saranno applicabili le riduzioni previste per il ravvedimento operoso a seconda del momento in cui tale ravvedimento verrà effettuato.

L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti anche riguardo ad un’ulteriore questione, ossia le modalità che devono essere seguite dal locatore per la rinuncia all’aumento del canone di locazione, prevista quale condizione per l’esercizio dell’opzione per la cedolare secca.

La rinuncia all’aumento del canone di locazione deve essere comunicata al conduttore, tramite lettera raccomandata, prima di esercitare l’opzione per la cedolare secca. La comunicazione è necessaria soltanto se la rinuncia all’aumento del canone non è già prevista nel contratto di locazione medesimo.

Pertanto, qualora sia prorogato un contratto di locazione che contenga la clausola relativa alla rinuncia all’aumento del canone, non sarà necessario che il locatore invii alcuna comunicazione al conduttore riguardo, appunto, alla rinuncia all’aumento del canone.

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