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18 Marzo 2017

Locazione con cedolare secca: ecco il codice tributo per la sanzione in caso di mancata comunicazione della proroga o risoluzione

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Il Decreto Legge n. 193 del 22 ottobre 2016 (cosiddetto “Decreto fiscale”), con il quale sono state introdotte una serie di disposizioni in materia di semplificazione fiscale, ha modificato la disciplina relativa alla cedolare secca sugli affitti, prevedendo che la mancata presentazione della comunicazione della proroga del contratto di locazione non comporta la revoca dell’opzione per la cedolare secca, esercitata in occasione della registrazione del contratto medesimo, qualora il contribuente abbia mantenuto un comportamento coerente con l’intenzione di optare per il regime della cedolare secca, mediante l’effettuazione dei relativi versamenti e la dichiarazione dei redditi da cedolare secca nella dichiarazione dei redditi.

In caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga del contratto di locazione per il quale è stata esercitata l’opzione per la cedolare secca, entro trenta giorni dal verificarsi dell’evento, è comunque dovuta la sanzione nella misura fissa di 100 Euro, o di 50 Euro se la comunicazione viene presentata con un ritardo non superiore a trenta giorni. Analoga sanzione è dovuta qualora non sia presentata la comunicazione relativa all’avvenuta risoluzione di un contratto di locazione per il quale è stata esercitata l’opzione per la cedolare secca.

Con la Risoluzione n. 30 del 10 marzo 2017, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo da utilizzare per il versamento, tramite modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, della sanzione suddetta.

Il codice tributo istituito è il codice “1511“, denominato, appunto, “Locazione e affitto di beni immobili. Sanzione per mancata comunicazione di proroga o risoluzione del contratto soggetto a cedolare secca”.

Nella sezione “Contribuente” del modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” devono essere indicati:

  • nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale ed i dati anagrafici del soggetto che effettua il versamento;
  • nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, il codice fiscale della controparte, insieme al codice identificativo “63”.

Inoltre, nella sezione “Erario ed altro”, devono essere indicati:

  • nel campo “tipo”, la lettera “F” (identificativo registro);
  • nel campo “elementi identificativi”, il codice identificativo del contratto, reperibile nel modello di richiesta di registrazione del contratto di locazione restituito dall’ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale è stata effettuata la registrazione o, nel caso di registrazione per via telematica, nella ricevuta di registrazione, oppure ancora reperibile sul sito web dell’Agenzia delle Entrate nel servizio “Ricerca codice identificativo del contratto di locazione”;
  • i campi “codice ufficio” e “codice atto” devono rimanere vuoti.

Nella Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate sono, altresì, fornite delle indicazioni per ricostruire il codice identificativo del contratto di locazione registrato qualora non risulti disponibile seguendo le modalità suddette. Il codice deve essere composto da 16 caratteri.

  • Nei caratteri da 1 a 3 deve essere inserito il codice Ufficio presso il quale è stato registrato il contratto;
  • nei caratteri da 4 a 5 devono essere inserite le ultime due cifre dell’anno di registrazione;
  • nei caratteri da 6 a 7 deve essere inserita la serie di registrazione;
  • nei caratteri da 8 a 13 deve essere inserito il numero di registrazione;
  • nei caratteri da 14 a 16 deve essere inserito il sottonumero di registrazione (o una serie di zero se non presente).

Nel campo “anno di riferimento”, infine, deve essere indicato l’anno della data di inizio proroga del contratto di locazione o l’anno della data di risoluzione del contratto.

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