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28 Settembre 2018

Bonus Stradivari: se non utilizzato diviene ricavo da dichiarare

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Con una risposta ad un nuovo interpello (la risposta n. 10 del 19 settembre 2018), l’Agenzia delle Entrate ha affrontato una questione relativa al bonus previsto per l’acquisto di strumenti musicali.

In particolare, l’istante ha rappresentato all’Agenzia delle Entrate di aver emesso, nel corso del 2017, una serie di fatture di vendita nei confronti di clienti che hanno utilizzato il bonus fiscale per l’acquisto degli strumenti musicali. Ha, quindi, maturato un credito d’imposta pari all’importo dello sconto applicato a tali clienti. Tale credito d’imposta, però, non ha trovato capienza nell’anno 2017.

Il quesito posto all’Agenzia delle Entrate riguarda le modalità di compilazione del quadro RG, rigo RG2, colonna 2, della dichiarazione dei redditi, con riferimento al credito d’imposta non ancora utilizzato in compensazione, tenendo conto che l’istante, dal 2017, ha adottato il regime contabile semplificato, applicando il principio di tassazione per cassa, al posto del principio di tassazione per competenza.

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che la Legge di Stabilità per il 2016 ha introdotto, in favore degli studenti iscritti ai licei musicali, ai corsi preaccademici, ai conservatori di musica, agli istituti superiori musicali ed alle istituzioni di formazione musicale, un contributo per l’acquisto di strumenti musicali nuovi che viene erogato nella forma di sconto sul prezzo di vendita praticato dal rivenditore o dal produttore. Ai rivenditori ed ai produttori che applicano tale sconto viene riconosciuto un credito d’imposta di ammontare pari allo sconto applicato agli studenti.

Il bonus per l’acquisto degli strumenti musicali è stato, poi, prorogato anche per gli anni 2017 e 2018, dalla Legge di Bilancio per il 2017 e dalla Legge di Bilancio per il 2018.

Prima di concludere la vendita, i rivenditori ed i produttori che applicano lo sconto, devono provvedere a comunicare all’Agenzia delle Entrate alcuni dati: il loro codice fiscale, il codice fiscale dello studente e dell’istituto che ha rilasciato il certificato di iscrizione, lo strumento musicale acquistato, il prezzo di vendita comprensivo del contributo e dell’Iva.

Per ogni comunicazione inviata, il sistema telematico dell’Agenzia delle Entrate rilascia un’apposita ricevuta che attesta la fruibilità o meno del credito d’imposta (si guarda esclusivamente alla capienza nello stanziamento complessivo). Il credito d’imposta sarà utilizzabile dal rivenditore o dal produttore dello strumento musicale dal secondo giorno lavorativo successivo alla data di rilascio della ricevuta che ne attesta la fruibilità, esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che la concessione del credito d’imposta è automatica. Si tratta di una forma di concessione di una provvidenza a seguito di un’operazione di vendita. Il contributo non perde la natura di ricavo.

Pertanto, l’importo del credito d’imposta che è maturato nel corso del 2017 e che non è stato utilizzato concorrerà alla determinazione del reddito e dovrà essere inserito nel rigo RG2, colonna 2, della dichiarazione dei redditi del 2018.

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