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Novità Irpef - Ires
23 Luglio 2021
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Bonus facciate: sì ad interventi su parapetti dei balconi.

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Nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate riguardo all’applicazione del “bonus facciate”.

La società che ha presentato istanza di interpello intende effettuare dei lavori di restauro dei parapetti dei balconi di un albergo di cui è proprietaria. Secondo la società istante, potrà fruire del “bonus facciate” per le spese relative alla realizzazione di tali lavori.

In particolare, l’intervento sui balconi comprenderebbe anche l’installazione di sistemi di illuminazione costituti da corpi illuminanti, da posizionare a soffitto o a parete, per rendere più gradevole la vista dell’edificio e mettere in risalto l’architettura dello stesso anche nelle ore notturne. Inoltre, la modifica dei parapetti consisterebbe nell’incremento della porzione occupata dalla vetrata con riduzione della parte metallica che, data la vicinanza dell’albergo al mare, è soggetta a continui interventi di manutenzione. In alternativa, a scelta della medesima società istante, verrà modificato il disegno della ringhiera metallica ed il vetro verrà sostituito con altri elementi dello stesso materiale con migliori caratteristiche in termini di sicurezza.

Questo tipo di interventi può beneficiare del “bonus facciate”?

Secondo l’istante, l’intervento di rinnovo degli elementi dei balconi è un intervento che può rientrare nell’ambito di applicazione del “bonus facciate”. Perplessità vi sono, invece, sull’applicabilità alle spese per l’intervento di installazione dei corpi illuminanti del beneficio fiscale in questione o di altri bonus fiscali previsti dalla normativa attualmente in vigore.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 482 del 15 luglio 2021, ha ricordato che la Legge di Bilancio per il 2020 ha introdotto il “bonus facciate”, ossia la detrazione della misura del 90 % per gli interventi di ristrutturazione delle facciate esterne degli edifici. In particolare, la detrazione spetta per le spese documentate sostenute nel 2020 e nel 2021 in relazione agli interventi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna di edifici esistenti situati in zona A o B, secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale n. 1444 del 1968, o in zone ad esse assimilabili in base alla normativa regionale ed ai regolamenti edilizi comunali.

Gli interventi devono essere realizzati esclusivamente sulle strutture opache delle facciate, su balconi o su ornamenti e fregi. Gli interventi, pertanto, devono essere effettuati sull’involucro visibile esterno dell’edificio, sia che si tratti della parte anteriore, frontale e principale, sia che si tratti degli altri lati dello stabile.

La conclusione espressa dall’Agenzia delle Entrate è che possa essere riconosciuto il “bonus facciate” per le spese sostenute per gli interventi sui parapetti dei balconi, in quanto si tratta di elementi costitutivi dei balconi.

Riguardo agli interventi di installazione dei corpi illuminanti, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che, nel presupposto che si tratti di opere accessorie e di completamento dell’intervento principale sulle facciate esterne dell’edificio i cui costi sono strettamente collegati alla realizzazione dell’intervento stesso considerato nel suo insieme, il “bonus facciate” troverà applicazione, purché tali interventi risultino essere necessari per motivi tecnici. Questo aspetto potrà essere oggetto di valutazione in virtù della documentazione sui progetti relativi all’intervento considerato nel suo complesso.

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