string(14) "sidebar attiva"
Novità Irpef - Ires
4 Agosto 2022
4 Minuti di lettura

Bonus facciate: l’opzione per lo sconto in fattura opera se la fattura del fornitore è completa.

Scarica il pdf

L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito in tema di bonus facciate.

A presentare istanza di interpello è un contribuente che ha emesso fattura in riferimento ad un intervento effettuato con l’agevolazione del “bonus facciate” senza indicare lo sconto in fattura. Dopo qualche giorno (più precisamente il 31 dicembre 2021), il cliente ha pagato tramite un bonifico un importo pari al 10 % del corrispettivo indicato in fattura.

L’istante ha precisato che non è stata ancora inviata comunicazione all’Agenzia delle Entrate riguardo all’intenzione del committente di fruire dello sconto in fattura. Ciò alla luce della circostanza che la fattura non era stata emessa correttamente.

Ma ora, come modificare la fattura, integrandola con l’indicazione dello sconto praticato in fattura?

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 385 del 20 luglio 2022, ha ricordato la normativa in materia di “bonus facciate”. Ricordiamo che, così come introdotto dalla Legge di Bilancio per il 2020, il “bonus facciate” è una detrazione dall’imposta lorda pari al 90 % delle spese documentate sostenute nel 2020 e nel 2021 per interventi finalizzati al recupero o al restauro della facciata esterna di edifici esistenti ubicati in zona A o B. Alla luce delle modifiche alla normativa previste dalla Legge di Bilancio per il 2022, inoltre, la detrazione è riconosciuta nella misura del 60 % per le spese documentate sostenute nel 2022 per interventi, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, sempre finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna di edifici esistenti ubicati nella zona A o B.

E’ stato, altresì, ricordato che il “Decreto Rilancio” del maggio del 2020 ha previsto che i soggetti che sostengono spese per alcune tipologie di interventi, tra i quali rientrano quelli che possono beneficiare del “bonus facciate”, possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per uno contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino ad un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato l’intervento e poi da quest’ultimo recuperato nella forma del credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Si tratta dell’opzione per il cosiddetto “sconto in fattura”. Come modalità alternativa all’utilizzo diretto della detrazione, è stata prevista anche l’opzione per la cessione del credito di importo corrispondente alla detrazione stessa.

Secondo quanto chiarito in precedenti documenti di prassi riguardo agli adempimenti da osservare, il pagamento delle spese per l’esecuzione degli interventi, salvo l’importo del corrispettivo che è stato oggetto dello sconto in fattura o della cessione del credito, deve essere effettuato tramite bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto nei confronti del quale è effettuato il pagamento.

Quindi, qualora la detrazione fiscale spettante sia oggetto di sconto in fattura o di cessione del credito, l’avente diritto verserà al fornitore soltanto la parte del corrispettivo che non sia detraibile. L’importo dello sconto non riduce la base imponibile e deve essere espressamente indicato nella fattura emessa dal fornitore a seguito dei lavori eseguiti.

I soggetti che hanno diritto alle detrazioni per gli interventi edilizi, inoltre, devono comunicare per via telematica all’Agenzia delle Entrate l’opzione per lo sconto in fattura entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione.

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato, altresì, che con il Decreto “Sostegni-ter” del mese di gennaio del 2022, è stato stabilito che, per le spese sostenute nel 2021 e per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, la comunicazione per l’esercizio delle opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, relative alle detrazioni spettanti per gli interventi edilizi, sia eseguiti nelle singole unità immobiliari, sia eseguiti sulle parti comuni degli edifici, potrà essere trasmessa all’Agenzia delle Entrate entro il 29 aprile 2022. Inoltre, per consentire l’esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, per l’anno 2022, i soggetti passivi Ires ed i titolari di partita Iva, tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022, potranno trasmettere all’Agenzia delle Entrate la comunicazione per l’esercizio delle opzioni in questione anche successivamente alla scadenza suddetta, ma pur sempre entro la data del 15 ottobre 2022.

Con riferimento al caso specifico, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che non sussistono le condizioni per emettere una nota di variazione in diminuzione ed una nuova fattura. Questo in quanto la mancata annotazione dello sconto praticato non pregiudica la validità fiscale della fattura emessa dall’istante. In essa, infatti, è stato comunque riportato l’imponibile, che corrisponde al corrispettivo pattuito, e l’importo dell’Iva calcolata sull’intero corrispettivo pattuito.

Ciò che è stato rilevato è che, non avendo l’istante riportato l’importo dello sconto pattuito, l’opzione per lo sconto in fattura non si è perfezionata.

Il committente, quindi, non potrà più beneficiare dello sconto in fattura e potrà recuperare il 10 % versato nel 2021 per l’esecuzione dei lavori ammessi al “bonus facciate” mediante la fruizione diretta della detrazione dall’imposta lorda, nella misura del 90 %, nella sua dichiarazione dei redditi relativa al 2021. Tale detrazione non potrà essere oggetto di cessione, in quanto il committente non ha effettuato la comunicazione per la relativa opzione all’Agenzia delle Entrate entro il 29 aprile 2022.

Quanto al restante 90 % del corrispettivo documentato con la fattura, se pagato nel 2022, potrà essere portato in detrazione direttamente dal committente, nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2022, nella misura del 60 %. In alternativa, potrà essere oggetto di cessione ad altri soggetti, compresi gli intermediari finanziari, nella misura corrispondente alla detrazione spettante, previo esercizio dell’opzione per la cessione del credito.

Articoli correlati
26 Aprile 2024
Equo compenso

Per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla...

26 Aprile 2024
Istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per la riforma Irpef 2024

In data 6 febbraio 2024, l'Amministrazione espone le nuove disposizioni valide per il...

26 Aprile 2024
Contributi previdenziali complementari, il calcolo per l’ulteriore sgravio fiscale

L'attuazione della normativa presuppone che il lavoratore al suo primo impiego risieda...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto