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19 Giugno 2020

Bonus facciate: nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

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L’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune indicazioni riguardo all’applicazione del “bonus facciate” ed ai lavori di restauro delle facciate esterne e dei balconi.

Nella Risposta n. 185 del 12 giugno 2020, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che la Legge di Bilancio per il 2020 prevede una detrazione fiscale pari al 90 % delle spese documentate sostenute nel 2020 per gli interventi finalizzati al recupero ed al restauro della facciata esterna di edifici situati nelle zone A o B. Si tratta del cosiddetto “bonus facciate”.

Come chiarito in precedenti documenti di prassi (Circolare n. 2 del 14 febbraio 2020), sono ammessi al “bonus facciate” gli interventi sull’involucro esterno visibile dell’edificio, ossia sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile. In particolare, sono ammessi gli interventi sugli elementi della facciata che costituiscono la “struttura opaca verticale”. Gli interventi possono consistere nel consolidamento, nel ripristino, nel miglioramento e nel rinnovo degli elementi che costituiscono la struttura opaca verticale della facciata, oltre all’intervento di mera pulitura e tinteggiatura della superficie.

Sono, invece, da considerare escluse dal “bonus facciate” le spese sostenute per interventi sulle strutture opache orizzontali o inclinate dell’edificio, come le coperture ed i pavimenti verso locali non riscaldati o verso l’esterno e la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli (che non possono essere qualificati come strutture opache). Non sono ammesse neanche le spese per interventi sulle facciate interne dell’edificio, salvo quelle visibili dalla strada o dal suolo pubblico, come, ad esempio, le spese per interventi su superfici confinanti con spazi interni non visibili dalla strada.

Inoltre, secondo quanto disposto dalla normativa in materia, ai fini del “bonus facciate”, gli interventi che non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, ma siano anche influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 % dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio devono soddisfare i requisiti minimi riguardanti le prestazioni energetiche degli edifici ed i valori limite della trasmittanza termica delle strutture opache verticali che compongono l’involucro edilizio.

Questa regola è stata introdotta per ricondurre questo nuovo beneficio fiscale ad interventi che abbiano come fine anche quello di contenere i consumi energetici. Lo scopo è, in particolare, quello di non pregiudicare l’applicazione delle detrazioni fiscali previste per gli interventi di riqualificazione energetica. Se, infatti, venisse applicato il “bonus facciate” senza prevedere delle limitazioni, verrebbe introdotta una detrazione più vantaggiosa e senza limiti di spesa nonostante l’intervento effettuato sull’edificio non determini un vantaggio energetico ambientale.

Per questo tipo di interventi, inoltre, si applicano le stesse procedure e gli stessi adempimenti previsti per gli interventi che rientrano nello “eco bonus”.

Con riferimento al caso specifico, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti rispetto alla possibilità di beneficiare del “bonus facciate” per le spese relative al rifacimento dell’intonaco dell’intera superficie della facciata dell’edificio in condominio ed al trattamento dei ferri dell’armatura della facciata medesima, oltre che per le spese per il rifacimento dei balconi. L’Agenzia delle Entrate ha confermato che queste spese sono ammesse al “bonus facciate”.

E’ precisato che la detrazione riguarda esclusivamente le spese per interventi effettuati sulla parte dell’involucro esterno visibile dell’edificio e sono escluse le spese sostenute per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, come le superfici confinanti con cortili e spazi interni, salvo che siano visibili dalla strada o dal suolo pubblico. Qualora l’intervento presenti le caratteristiche specifiche degli interventi esaminati precedentemente con impatto dal punto di vista termico (interventi influenti dal punto di vista termico o che interessano l’intonaco per oltre il 10 % della superficie lorda complessiva disperdente dell’edificio) dovranno essere applicate anche le disposizioni in materia di risparmio energetico.

Per quanto riguarda le spese per il rifacimento dei balconi, è precisato che rientrano nell’ambito di applicazione del “bonus facciate” le spese per il rifacimento del parapetto in muratura e della pavimentazione e per la verniciatura della ringhiera in metallo, nonché per il rifacimento del sotto-balcone e del frontalino, in quanto elementi costitutivi dei balconi.

Altra questione posta all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate riguarda la possibilità di beneficiare del “bonus facciate” per le spese relative agli interventi di rifacimento della pavimentazione e di verniciatura della recinzione metallica del terrazzo a livello, analogamente a quanto previsto per il balcone. A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che il terrazzo a livello è destinato alla copertura delle superfici scoperte dell’edificio sottostante e si presenta come una “parete orizzontale”. Non rientra, quindi, nell’ambito del “bonus facciate”.

Analogamente, per quanto riguarda la richiesta di chiarimenti da parte dell’istante in merito ai lavori di rifacimento della copertura del fabbricato rurale di cui è proprietario, l’Agenzia delle Entrate ha escluso l’applicabilità del “bonus facciate”.

Le spese in questione potrebbero comunque rientrare nell’ambito di applicazione delle detrazioni fiscali per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio o di riqualificazione energetica.

La normativa in materia prevede che il contribuente possa fruire delle diverse agevolazioni, qualora gli interventi effettuati siano riconducibili a diverse ipotesi di agevolazione, purché siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai differenti interventi e siano rispettati gli adempimenti previsti per ciascuna detrazione.

Rispetto all’ultima questione delle modalità di pagamento delle spese ammissibili alla detrazione, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il bonifico deve essere compilato in maniera precisa, in modo tale che la banca o Poste Italiane possano operare la ritenuta d’acconto. Devono, quindi, essere indicati il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico.

Ai fini del “bonus facciate” possono essere utilizzati anche i bonifici già predisposti dagli istituti bancari e postali per le detrazioni fiscali riguardanti gli interventi di riqualificazione energetica o di recupero del patrimonio edilizio, indicando, però, come causale di pagamento, gli estremi della Legge n. 160 del 2019. Se non è possibile riportare questi riferimenti normativi e se non è comunque pregiudicato il rispetto da parte degli istituti bancari e postali dell’obbligo di operare la ritenuta, può essere ugualmente riconosciuta l’agevolazione fiscale.

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